Art. 1129 c.c.:
[...] L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'Assemblea. [...]
Altrettanto spesso, però, accade che l'Amministratore (per cause di carattere personale su cui, per ovvi motivi, non si può sindacare in questa sede) diventi "sordo" alle necessità del Condominio rifiutandosi di fornire le delucidazioni richieste e smettendo di esercitare le normali funzioni di Amministratore.
E' questo il caso che ricorre per attivare la procedura STRAGIUDIZIALE per la revoca dell'Amministratore, indicata in questa sede.
Ovviamente è possibile anche agire giudizialmente. Si ricorda, però, che la procedura per la revoca giudiziale può essere attuata ..
- art. 1129 c. c.: "[...] su ricorso di ciascun condomino, [...] se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità";
- art. 1131 c. c.: [...] qualora non abbia dato notizia al Condominio di una citazione o un provvedimento a lui pervenuti, che esorbitino le sue normali attribuzioni.
A tal proposito si riporta l'
articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile che testualmente recita:
"L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per deliberazioni indicate dall' art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall' amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e' fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.