Che ha modificato l'art. 1129 c.c.
Il mio msg. precedente serviva proprio per portare l'attenzione sulla (apparente?) contraddittorietà di quella norma con quanto disposto dal successivo art. 1136, che al suo comma 4 prevede che:
"Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere
sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo".
Se ammettessimo il prevalere dell'art. 1129, magari sposando il brocardo "lex posterior derogat priori", si dovrebbe ammettere che esiste la possibilità che il regolamento di condominio possa prevedere la revoca dell'amministratore anche con una maggioranza di solo un condomino su decine di condomini e magari rappresentante solo una quota percentuale "da prefisso telefonico" del valore dell'edificio.