sagittario

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti, ho cercato nel forum una risposta chiara alla mia domanda ma non sono riuscita a trovarla, abito in un condominio con 40 alloggi, per revocare la nomina dell'amministratore ho sentito dire che non serve più il 50% + 1 è vero? se sì quale percentuale dovrebbe essere giusta? grazie
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Le deliberazioni che concernono la revoca dell'amministratore devono essere approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 c.c., ovvero
con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio, oppure con le modalità previste dal RdC.


 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Art. 9 legge 220/2012
Che ha modificato l'art. 1129 c.c.
Il mio msg. precedente serviva proprio per portare l'attenzione sulla (apparente?) contraddittorietà di quella norma con quanto disposto dal successivo art. 1136, che al suo comma 4 prevede che:
"Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo".
Se ammettessimo il prevalere dell'art. 1129, magari sposando il brocardo "lex posterior derogat priori", si dovrebbe ammettere che esiste la possibilità che il regolamento di condominio possa prevedere la revoca dell'amministratore anche con una maggioranza di solo un condomino su decine di condomini e magari rappresentante solo una quota percentuale "da prefisso telefonico" del valore dell'edificio.
 
Ultima modifica:

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Il codice civile all'art. 1129 dove afferma le modalità previste dal RdC, intende sicuramente un quorum maggiore a quello minimo di Legge, ma non minore
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
si dovrebbe ammettere che esiste la possibilità che il regolamento di condominio possa prevedere la revoca dell'amministratore
Vuoi dire forse
si dovrebbe ammettere che il RdC possa prevedere la revoca dell'amministratore
?
Ci voleva tutto quel giro di parole?[DOUBLEPOST=1381827512,1381827217][/DOUBLEPOST]
Il codice civile all'art. 1129 dove afferma le modalità previste dal RdC, intende sicuramente un quorum maggiore a quello minimo di Legge, ma non minore
Codice Civile e Legge sono oggetti equipollenti, quindi nessuna affermazione dell'uno può essere in contraddizione con una qualunque affermazione dell'altra. Pertanto il quorum del Codice Civile è uguale al quorum della Legge.
 
Ultima modifica:

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Vuoi dire forse
si dovrebbe ammettere che il RdC possa prevedere la revoca dell'amministratore
?
Ci voleva tutto quel giro di parole?[DOUBLEPOST=1381827512,1381827217][/DOUBLEPOST]
Codice Civile e Legge sono oggetti equipollenti, quindi non possono porsi in contraddizione tra di loro. Pertanto il quorum del Codice Civile è uguale al quorum della Legge.
Un Regolamento Condominiale può derogare e prevedere un quorum maggiore lo prevede proprio l'art. 1129 cc quando dice delle modalità.
 

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