ATTENZIONE: il nostro ordinamento prevede due tipi di azioni a tutela del possesso:
- una è l'azione di reintegrazione o di spoglio, esperibile dal possessore o dal detentore qualificato, che siano stati privati del possesso (v. 1168 c.c.) in maniera clandestina o violenta entro un anno dallo spoglio o da quando questo è stato scoperto se clandestino; (questa è l'azione che devi fare tu)
- l'altra è l'azione di manutenzione, esperibile dal possessore di un bene immobile o di un'universalità di mobili, laddove sia posta in essere una turbativa o una molestia che abbiano impedito al possessore il pacifico godimento del bene, oppure nel caso in cui il possessore abbia subito uno spoglio non clandestino o non violento (v. 1170 c.c.). Per esperire questa seconda azione è necessario che il possesso duri da oltre un anno, sia continuo e non interrotto. (questa è l'azione che vuole fare il tuo vicino)
Poiché le azioni possessorie spettano anche al titolare del diritto sul bene che sia altresì possessore, questi potrà esercitare sia l'azione petitoria, a difesa del suo diritto, oppure, a sua scelta, l'azione possessoria.