Gabry82

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buonasera, gradirei avere un parere dagli esperti di propit....
In un condominio, dove c'è una ditta incaricata di fare pulizie con un contratto annuale, e dove le stesse pulizie vengono svolte sempre dalla stessa persona da appunto un anno, tutti i giorni per otto ore, si scopre che la persona addetta alle pulizie non è regolarmente assunta .le responsabilità di chi sono? sicuramente della ditta appaltatrice, ma anche dell'amministratore che già all'inizio dell'anno doveva controllare i contratti e le buste paga del lavoratore, o anche del condomini che non hanno sollecitato l'amministratore a fare bene il suo lavoro?
La persona addetta alle pulizie ha fatto ricorso all'Ispettorato del lavoro....per la non regolarità dei versamenti contributivi e, in quella sede, pare che verbalmente, abbiano detto che l'amministratore è corresponsabile della irregolarità...ed a seguire anche i condomini! puo' essere vero?
Grazie a tutti per le eventuali risposte
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Ora sentiremo i più esperti ma a me sembra che già l'amministratore sia innocente visto che lui un contratto lo ha stipulato e con una ditta. E' responsabilità della ditta gestire correttamente il suo personale. Se l'amministratore affida dei lavori di manutenzione (per esempio rifare un tetto) a una ditta, deve anche controllare i contratti e le buste paga dei muratori, degli idraulici... gestiti dalla ditta? Non credo...
 

Gabry82

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Certo, sembra strano anche a me,ma qualcosa non è andata a dovere....forse l'amministratore nel fare il contratto con la ditta doveva richiedere un qualche certificato, ( o dichiarazione) di impiegare nello svolgimento delle pulizie personale regolarmente assunto ?
Di questo mi informerò meglio....però visto che ci sarà a brevissimo la riunione dei condomini per approvazione bilancio ecc, e si parlerà anche di questo argomento, vorrei avere chiaro in mente quali siano le responsabilità dell'amministratore e dei condomini nei confronti della ditta di pulizie che fa lavorare nel condominio personale non in regola.....
Grazie mille!
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
L'amministratore come qualunque committente sarebbe tenuto a verificare i contributi (richiedendo il Durc dell'impresa), la Visura Camerale (su di essa nell'ultima versione) trovate tutto dell'Impresa: tipologia d'impresa, soci, quote e numero dei dipendenti. Tecnicamente un impresa con personale non in regola non riuscirebbe ad ottenere il Durc, pertanto non risulterebbe regolare abbastanza chiaramente.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
L'art. 28 del D. Lgs. n. 175/2014 ha introdotto novità. Per comprenderne gli effetti, è utile leggere la Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, da pagina 49:
 

Allegati

  • Circolare 31E.pdf
    723,7 KB · Visite: 94
J

jac1.0

Ospite
Se l'amministratore/i condòmini paga/pagano su fattura con IVA di legge e se ha/hanno verificato che la ditta è iscritta alla camera di commercio, dovrebbe/dovrebbero stare a posto.
Ho messo in grassetto i termini che individuano una responsabilità solidale tra amministratore e condòmini.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
L'amministratore deve stipulare un contratto d'appalto con la ditta delle pulizie, e nel contratto deve evincere tutte le garanzie delle iscrizione Inps e iscrizione alla c.c.i.a.a. il cosiddetto DURC come evidenziato da Daniele78
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
caro jac1.0 va bene che oggi è la tua festa, ma prima di criticare rifletti, ciao e auguri, evincere si deve evidenziare (cioè scrivere desumere dedurre)
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
La pag.49 Già l’art. 50, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013 (cd. decreto del “fare”) aveva escluso l’IVA dall’ambito oggettivo di applicazione della disciplina, sia con riferimento al rapporto che intercorre tra il committente e l’appaltatore, sia riguardo agli eventuali rapporti di subappalto. A seguito di tali modifiche, pertanto, sulla base della disciplina previgente rimaneva la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati nell’ambito del contratto di subappalto. Nel rapporto tra committente ed appaltatore, la norma prevedeva, in luogo della responsabilità solidale, l’applicazione di una sanzione da 5.000,00 a 200.000,00 euro, qualora il committente avesse pagato il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.

Pag.50 Tale disposizione ha destato molte criticità in capo ai soggetti operanti nell’ambito degli appalti, per i quali erano previsti adempimenti complessi, con rischi reali di blocco dei pagamenti tra i soggetti coinvolti nella filiera degli appalti. Nell’incertezza della prova, infatti, taluni committenti/appaltatori hanno sospeso i pagamenti a favore di appaltatori/subappaltatori, aggravando così la situazione in cui si trovano le imprese, già molto colpite e messe in difficoltà dalla stretta creditizia e dalla recessione economica. Tale effetto è apparso, peraltro, in netto contrasto con le finalità della Direttiva europea n. 7 del 2011, contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 192 del 2012. Tanto premesso, con il comma 1 della novella normativa in esame è stata disposta l’abrogazione del richiamato art. 35, commi da 28 a 28-ter, del d.l n. 223 del 2006, ossia degli adempimenti amministrativi sopra richiamati. Tuttavia, al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale nell’ambito degli appalti, è stata prevista una corrispondente modifica all’art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cd. legge Biagi), che prevede, in materia di appalti di opere o di servizi, una responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore – ed eventuali subappaltatori – per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, nonché dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Ho evidenziato 2 punti della Circolare che contrastano
 

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