kate22

Membro Attivo
Buongiorno, sono a chiedere agli esperti:
l'inquilino con contratto di locazione di 3+2 anni porta disdetta al secondo anno per gravi motivi.
Cosa si intende per gravi motivi?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Non esiste nella legge 431/1998 un elenco specifico dei "gravi motivi".
Si intendono tali quelli che non dipendono dalla volontà del conduttore. Ad esempio: trasferimento per motivi di lavoro, perdita del lavoro (quindi impossibilità / difficoltà a sostenere il costo della locazione), decesso di uno dei cointestatari del contratto che induce il superstite a rilasciare la casa.

Se il locatore non ritiene "gravi" i motivi addotti dal conduttore per il recesso può portare la questione davanti al giudice, a cui spetta la valutazione.
Penso sia rischioso per il locatore non accettare la disdetta del conduttore. Perché quest'ultimo potrebbe continuare ad occupare l'immobile diventando moroso.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
In Italia, con questa giustizia e con questa politica è pericolosissimo, sia per il motivo addotto, sia perchè l'inquilino se ne andrebbe ugualmente, sia perchè è praticamente sicuro che il giudice dia ragione al conduttore, con spese e tempo inutili per il locatore.
Dato che lo scrivi sempre, dovresti ormai aver capito che tanto vale prevedere a contratto la possibilità di risoluzione anticipata con un minimo di preavviso.
Del resto oggi chi può garantire di vincolarsi per anni nel medesimo luogo?
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Dato che lo scrivi sempre, dovresti ormai aver capito che tanto vale prevedere a contratto la possibilità di risoluzione anticipata con un minimo di preavviso
Lo scrivo sempre perchè non si dimentichi l'origine del male; il recesso con preavviso è contemplato da tutti i contratti "per gravi motivi documentati", ma, per i motivi citati, nessun conduttore rispetta tale clausola e ogni locatore "abbozza".
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
gravi motivi documentati
gravi motivi documentati

Riferisco l'opinione di un avvocato (non il mio) a cui si era rivolto un locatore dopo aver ricevuto la comunicazione del suo conduttore intenzionato a recedere anticipatamente da un contratto 4 + 4 per "gravi motivi", senza scrivere quali fossero.

Premesso che nel contratto era stata riportata la clausola di legge:
Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in
qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con
preavviso di sei mesi.

(art. 3, c. 6 l. 431/1998)
quell'avvocato disse che nella disdetta il conduttore non era tenuto a specificare, e tanto meno a documentare, quali fossero i "gravi motivi" addotti.
Li avrebbe dovuti spiegare e dimostrare al giudice nel caso il locatore avesse rifiutato la disdetta e agito legalmente nei suoi confronti. Cosa che non avvenne, per evitare i tempi e i costi di una causa.

Non so se l'avvocato avesse ragione. Ma mi pare logico che se un conduttore vuole recedere dovrebbe, oltre a rispettare il preavviso, specificare nella raccomandata di disdetta quali sono i suoi "gravi motivi".
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto