Dalam

Membro Attivo
Professionista
Non sono solito fare contratti transitori. Ma in questo caso la richiesta era esplicita da parte dell'inquilino e trovandomi in una città ad alta densità abitativa e rientrando il canone richiesto nei parametri dell'accordo territoriale ho provveduto a stipularlo. In sede di registrazione (RLI telematico) mi è venuto un dubbio: in "Tipologia di contratto" devo indicarlo come " Locazione di immobile abitativo " o come " Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo " ??
Astenersi da consigli da parte di chi non conosce la specificità dei contratti transitori " a canone agevolato " :)
Domani telefonerò al numero verde dell'Agenzia delle Entrate ma per esperienza so che a volte si fa prima - e si ricevono risposte più corrette - chiedendo su Propit.it che non all'Agenzia delle Entrate.boh
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Se il contratto di locazione, anche transitorio, è di tipo agevolato a canone concordato deve essere registrato col codice L 2 previsto dal mod. RLI (locazione agevolata di immobile ad uso abitativo). Perché l'immobile locato si trova in Comuni ad alta densità abitativa o comunque dove esistono gli accordi territoriali che permettono la stipulazione di questa tipologia contrattuale.

Se invece il contratto non gode del regime fiscale agevolato, si registra col codice L 1 (locazione di immobile ad uso abitativo).

Questo è scritto sulle istruzioni del mod RLI. Anch'io ho avuto il dubbio espresso da @Dalam e mi ero informata all'Agenzia delle Entrate di Torino che ha confermato quanto sopra.
 

Magnus Ansegar

Membro Junior
Conduttore
Se il contratto di locazione, anche transitorio, è di tipo agevolato a canone concordato deve essere registrato col codice L 2 previsto dal mod. RLI (locazione agevolata di immobile ad uso abitativo). Perché l'immobile locato si trova in Comuni ad alta densità abitativa o comunque dove esistono gli accordi territoriali che permettono la stipulazione di questa tipologia contrattuale.

Se invece il contratto non gode del regime fiscale agevolato, si registra col codice L 1 (locazione di immobile ad uso abitativo).

Questo è scritto sulle istruzioni del mod RLI. Anch'io ho avuto il dubbio espresso da @Dalam e mi ero informata all'Agenzia delle Entrate di Torino che ha confermato quanto sopra.

Se condividessi l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate di Torino dovrei concludere che esistono contratti transitori ordinari L1 e contratti transitori ordinari L2. Non è possibile condividere tale tesi. I contratti di natura transitoria articolo 5, comma 1 L.431/1998, indipendentemente dal tipo di canone (stabilito, a seconda dell'ubicazione dell'immobile, dall'Accordo locale o liberamente pattuito dalle parti), sono sempre e comunque contratti L1 (l'imposta di registro, prevista al 2%, non varia in ragione del tipo di canone), in quanto per i contratti transitori, ovunque ubicati (in Comune CIPE o non CIPE), non sono previste agevolazioni fiscali di nessun tipo (articolo 8, legge indicata).

Diversamente, nelle altre tipologie contrattuali di tipo concordato esistono contratti L1 e contratti L2. Nei contratti 3+2 in Comuni CIPE, il canone è concordato, è soggetto ad agevolazioni fiscali e il codice da indicare nel modello Rli è L2 (Registro = 2% del 70%), invece, nei Comuni non CIPE, il canone è concordato, ma il codice da indicare nel modello Rli è L1 (Registro = 2%), in quanto per questi tipi di contratti non è previsto un regime fiscale agevolato.
 

Dalam

Membro Attivo
Professionista
Condivido appieno quanto sostenuto da Magnus Ansegar. Mi pare assolutamente evidente. Peccato che in questo disgraziato paese l'evidenza e l'intelligenza sono con residenza "transitoria e saltuaria" negli uffici del pubblico registro ....

@Un giocatore : Comuni CIPE sono i comuni ad alta densità abitativa individuati dal CIPE ( organismo governativo ).
Ecco il link: Elenco dei comuni ad alta tensione abitativa
Nei comuni " non CIPE " la locazione transitoria è a canone libero.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
per i contratti transitori, ovunque ubicati (in Comune CIPE o non CIPE), non sono previste agevolazioni fiscali di nessun tipo (articolo 8, legge indicata).
Grazie della precisazione.
Nel mio caso probabilmente l'equivoco deriva dal fatto che si trattava di un contratto per studenti universitari (art. 5 c. 2 della l. 431/98).
Evidentemente l'impiegata dell'Agenzia delle Entrate mi ha dato un'informazione sbagliata. Forse pensava che tutti i contratti di natura transitoria di cui all'art. 5 godano delle agevolazioni fiscali.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Nel mio caso probabilmente l'equivoco deriva dal fatto che si trattava di un contratto per studenti universitari (art. 5 c. 2 della l. 431/98)
Ex art. 8, comma 3, quei contratti (dunque stipulati sulla base dei tipi di contratto di cui all'art. 4-bis), godono delle agevolazioni di cui all'art. 8.
 

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