Quindi:
- agevolazione fiscale sì per contratti transitori rivolti a locatari studenti
- agevolazione fiscale no per contratti transitori rivolti a locatari non studenti
Giusto? Grazie.
Sì, se gli studenti sono universitari e stipulati sulla base dei tipi di contratto di cui all'art. 4-bis.
Per godere dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 8, comma 3 della L.431/98, non basta che il contratto-tipo sia quello richiamato dall'articolo 4-bis (allegato F del decreto ministeriale 30/12/2002) e che gli studenti siano universitari, è indispensabile che siano studenti universitari fuori sede (la norma non riguarda tutti gli studenti universitari), cioè devono essere studenti che si spostano dal Comune di residenza per frequentare un'università situata in un altro Comune (da specificare nel contratto, si legge all'articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 05/03/1999) e il Comune in cui è ubicato l'alloggio deve essere un Comune CIPE sede di università o di corsi universitari distaccati.
Se uno studente si sposta da Genova per frequentare un corso di studi presso l'università di Camerino e sottoscrive un contratto transitorio per studenti universitari fuori sede (massimo 36 mesi, rinnovabili), non è possibile usufruire di agevolazioni fiscali, in quanto il Comune di Camerino, in cui è stato siglato un accordo territoriale il 28/11/2008, sede di un'antica università, non fa parte delle 11 aree metropolitane ad alta tensione abitativa, nè dei Comuni ad esse confinanti, nè dei Comuni capoluogo di provincia (Rli = L1).
Nulla vieta, comunque, agli studenti universitari fuori sede di accedere anche ai contratti transitori ordinari (di durata, però, più breve: massimo 18 mesi, non rinnovabili), documentandone l'esigenza, indicando a contratto una data di inizio e una data di fine, ma, in questo caso (anche se lo studente frequentasse l'università di Urbino, Comune CIPE) nessuna agevolazione fiscale è prevista (Rli = L1).