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Ollj

Ospite
Questo lo asserisce lei ed è una presa di posizione (tra quelle possibili)

Come le ho già insegnato: l'abrogazione di una norma si ha anche in assenza di cancellazione formale della stessa: ciò accade assai spesso nel nostro ordinamento.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Questo lo asserisce lei ed è una presa di posizione (tra quelle possibili)
Io ho affermato che la norma non è stata eliminata, e che se fosse disapplicata, ciò non varrebbe in ogni caso per cui è dovuta l'imposta di registro relativa ai contratti di locazione.
Come le ho già insegnato: l'abrogazione di una norma si ha anche in assenza di cancellazione formale della stessa e ciò accade assai spesso nel nostro ordinamento
Lo so benissimo e pertanto non mi servono i tuoi insegnamenti a riguardo.
 
O

Ollj

Ospite
Lo so benissimo e pertanto non mi servono i tuoi insegnamenti a riguardo
Le servono eccome, visto che si ostina a far passare per interpretazione autentica (=oro colato, per rendergliela più semplice e comprensibile), quella che è solo una tra le possibili posizioni interpretative.
Motivi meglio se intende insistere!
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Le servono eccome, visto che si ostina a far passare per interpretazione autentica (=oro colato, per rendergliela più semplice e comprensibile), quella che è solo una tra le possibili posizioni interpretative.
Motivi meglio se intende insistere!
Io non ho "interpretato" nulla. Non occorre motivare null'altro. La norma non è stata eliminata. Punto.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Scriva meglio: semmai abrogata
Potrebbe cessare di efficacia (e quindi, essere disapplicata). Ma per la sola imposta di registro relativa alla registrazione del contratto di locazione, dato che è arduo sostenere che la sostituzione dell'art. 13 della legge n. 431/1998 avvenuta con la legge di stabilità 2016 abbia comportato l'abrogazione tacita totale dell'art. 57, comma 1 del TUR.
E nell'abrogazione tacita, l'accertamento dell'incompatibilità è rimesso all'interprete, e in ultima analisi al giudice, cui spetta dichiarare caso per caso l'abrogazione e precisarne i limiti. Quindi sempre al "potere diverso" cui facevi riferimento.
 
O

Ollj

Ospite
Ha errato nell'usare il termine disapplicazione, se ne faccia una ragione.
Come al solito nel tentare di giustificare i propri errori, fa sempre di peggio...
Potrebbe cessare di efficacia (e quindi, essere disapplicata)
Per essere disapplicata necessita di una controversia e di una decisione del giudice, nella nostra analisi non si parla di un giudizio in corso.

Le insegno un'altra cosa che palesa di non sapere visto quanto qui scritto:
... nell'abrogazione tacita, l'accertamento dell'incompatibilità è rimesso... in ultima analisi al giudice, cui spetta dichiarare caso per caso l'abrogazione e precisarne i limiti.
Un giudice non abroga mai, bensì solo disapplica:
- disapplicazione valenza inter partes (ambito del processo)
- abrogazione valenza erga omnes (ordinamento giuridico)
Ripassi meglio i modi di cessazione dell'efficacia normativa e non li confonda più tra di loro:
- annullamento
- disapplicazione
- abrogazione
Un ripassino al diritto costituzionale, no, vero?
Dai che ce la può ancora fare...
 
Ultima modifica di un moderatore:
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Ollj

Ospite
Infatti non avevo scritto che abroga, ma che dichiara l'abrogazione. E quindi disapplica la norma.
Avanti, continui pure: si sta seppellendo da solo..
Il giudice non dichiara mai l'abrogazione, ma disapplica la norma (facendone venir meno l'efficacia per le parti nel processo).
L'abrogazione spetta ad altri...
Basta riepetizioni (per oggi); vero che ne ha assai di bisogno, ma il mio tempo costa assai e lei non se lo può davvero permettere!
Con riverenza
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il giudice non dichiara mai l'abrogazione, ma disapplica la norma (facendone venir meno l'efficacia per le parti nel processo).
La disapplica proprio in quanto accerta l'avvenuta abrogazione tacita e quindi può dichiararla tale. Se non la dichiarasse tacitamente abrogata non potrebbe disapplicarla.
L'abrogazione spetta ad altri
L'abrogazione tacita per definizione è incerta. È conseguenza di un'accertata incompatibilità, e ogni operatore giuridico può dichiararla. Ma chi, se non il giudice, può accertarla, e in seguito all'accertamento, la può dichiarare e far discendere effetti giuridici alla sua dichiarazione? Anche se nessuno può garantire che l’abrogazione tacita sia riconosciuta una volta per sempre entro il sistema giuridico.
 

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