Banca e futuri acquirenti non corrono rischi ; sempre dallo stesso articolo :Non per niente le banche si tengono volentieri lontane dal finanziare l'acquisto di tali beni nel ventennio (o entro i 10 anni dalla morte del donante), se non dietro laute garanzie fidejussorie o assicurative.
“La Corte di Cassazione ha però chiarito un aspetto molto importante: le eventuali azioni di riduzione o di restituzione avanzate dagli eredi legittimi nei confronti del beneficiario della donazione non possono mai coinvolgere i successivi acquirenti dell’immobile oggetto di donazione indiretta (sentenza n° 11496 del 12 maggio 2010). Ciò significa che quando i beni oggetto di donazione indiretta saranno rivenduti, i terzi acquirenti non potranno essere coinvolti nelle eventuali richieste avanzate dagli eredi legittimi del donante, i quali potranno rivolgersi esclusivamente a chi aveva beneficiato originariamente della donazione indiretta, a differenza di quanto accade per le donazioni dirette che hanno per oggetto l’immobile. Ma significa anche che la banca che concede un mutuo con iscrizione di ipoteca sul bene immobile oggetto di donazione indiretta non deve temere in alcun modo l’esercizio dell’azione di riduzione o di restituzione, e quindi può concedere tranquillamente il finanziamento senza correre alcun rischio.”.
E se la zia della postante facesse una donazione per atto notarile, gli eventuali ( remoti) problemi da “figlio nascosto” non sarebbero evitati