Gianco

Membro Storico
Professionista
se mi cita in giudizio posso dire di non sapere che avevo invaso la sua proprietà?
Fino a prova contraria, tu non hai invaso la sua proprietà. Spetta a lui dimostrarlo. Il fatto che te lo contesti non vuol dire che abbia ragione lui.
O quella che mi fa l'avvocato vale lo stesso come raccomandata?
L'avvocato quando scrive lo fa con raccomandata A.R.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Fino a prova contraria, tu non hai invaso la sua proprietà. Spetta a lui dimostrarlo. Il fatto che te lo contesti non vuol dire che abbia ragione lui.
Perfetto. Tuttavia in questi casi gli unici a trarre vantaggio dalla situazione sono i tecnici (e fin qui soldi ben spesi visto che si possono definire i confini una volta per tutte ... sempre se si usa un minimo di duttilità ed intelligenza) e, se non si raggiunge un accordo, gli avvocati. Non mi risulta che in Italia sia possibile difendersi da soli in giudizio .... mi sbaglio?
 

Cool

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Oggi ha sostenuto che non ho prove che i confini siano quelli che ho delineato. Era meglio se un geometra mi firmava che i confino li aveva apposti lui?
 

Cool

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Grazie Gianco,
quindi se anche ha un frazionamento quotato tipo 10 m di lunghezza dal muro, va bene se gli ho fatto la rete a 9 metri per la tolleranza catastale insomma.
Ottimo!
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Come ti ho già detto spetta a lui dimostrare che tu hai sconfinato di un'entità superiore alla tolleranza catastale.
quello che sostieni può essere vero se non ci sono termini di confine che siano citati negli atti di compravendita per definire i confini.
L’azione per l’apposizione di termini di cui all’art. 951 c.c., contrariamente all’azione per il regolamento dei confini, ha natura personale e presuppone che non sussistano incertezze in merito all’esatta collocazione del confine tra fondi limitrofi ma che siano divenuti irriconoscibili ovvero manchino i termini di delimitazione del confine. Con l’azione per l’apposizione dei termini ciascuno dei proprietari dei fondi confinanti ha il diritto di agire perché i termini siano apposti o ristabiliti a spese di entrambi. Deve chiarirsi che il concorso nelle spese per l’apposizione dei termini previsto dall’azione per l’apposizione dei termini non sussiste nel caso in cui vi sia stata contestazione in merito all’esatta collocazione del confine in quanto in tal caso, secondo la regola della soccombenza l’onere dell’apposizione dei nuovi termini grava sulla parte soccombente nel giudizio per il regolamento dei confini.

Può accadere che via sia incertezza sul confinetra due proprietà o siano andati perduti i cosiddetti “termini di confine”, cioè quei segni materiali come picchetti, pietre o altro, usati per delimitare i due terreni attigui.

Che fare in questi casi? Vi sono due strade: una amichevole, che consiste nel trovare un accordo soddisfacente per entrambi i proprietari confinanti, e una giudiziale, ossia fare una causa, che si rende necessaria quando la prima non sortisca un buon esito. Esiste anche una scelta intermedia: quella di affidarsi a un organismo di mediazione che tenti, in quanto soggetto esterno, una transazione (i diritti reali sono infatti oggetto di “mediazione obbligatoria”).
Se l’accordo non riesce, non resta che affidarsi a un giudice. Ciascun proprietario ha l’onere di fornire la prova della posizione del confine e può usare a questo scopo ogni mezzo: documenti scritti, testimonianze ecc. Solo quando non vi siano altri elementi, il giudice può ricorrere alle mappe catastali. Il giudice può disporre la perizia di un geometra, il quale alla fine farà una relazione scritta.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
quindi se anche ha un frazionamento quotato tipo 10 m di lunghezza dal muro, va bene se gli ho fatto la rete a 9 metri per la tolleranza catastale insomma.
mica tanto: se il confine passa a 10 metri dal muro della casa del vicino e tu hai installato la rete a 9,0 metri dallo stesso muro, checchè ne dica @Gianco sulla tolleranza catastale la rete la devi arretrare di 1,0 m.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Luigi hai pienamente ragione... dimentichi che esiste già una recinzione e pertanto la si può fare spostare solo se riesci a dimostrare che ha sconfinato, ovviamente in mancanza di termini definiti, avvalendoti delle mappe catastali con tutte le tolleranze che esse comportano.
se il confine passa a 10 metri dal muro della casa del vicino e tu hai installato la rete a 9,0 metri dallo stesso muro, checchè ne dica @Gianco sulla tolleranza catastale la rete la devi arretrare di 1,0 m.
Infine, se la misura di 10 m è chiaramente ed inequivocabilmente riferita a quel confine, tale deve essere. Ma se i m 10 sono riferiti ad un triplice catastale, localmente non materializzato, torniamo al discorso di prima.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
@Gianco ti appelli sempre alla mappe catastali pur riconoscendo la loro approssimatività per un fatto di rappresentazione della scala grafica. Accettare uno spostamento del confine si 1,0-1,2 m, in certe situazioni, può significare impedire la costruzione di un villino perché non c'é il valore tra cubatura ed area edificabile. In ogni caso la tolleranza di 1,0-1,2 m nella determinazione di una linea di confine tra fondi contigui, a mio parere, è eccessiva. Che senso ha usare strumenti che ti danno una misura di lunghezza con la precisione di pochi millimetri se poi sulla carta sei autorizzato a sballare di 1000 millimetri.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
La storia è molto lunga ed è di difficile comprensione se non si hanno le cognizioni tecniche. Se sei interessato, mi posso dilungare con cognizioni di causa, tant'è che mi sono personalmente confrontato con il Direttore Centrale Catasto e Cartografia, Area Servizi Cartografici, Ing. Flavio Ferrante, che su diverse contestazioni sulla cartografia ufficiale, mi ha dato pienamente ragione. Se del caso ti invio quell'intervento che, peraltro ho già fornito al collega Daniele78.
 

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