Come ti ho già detto spetta a lui dimostrare che tu hai sconfinato di un'entità superiore alla tolleranza catastale.
quello che sostieni può essere vero se non ci sono termini di confine che siano citati negli atti di compravendita per definire i confini.
L’azione
per l’apposizione di termini di cui all’art. 951 c.c., contrariamente all’azione per il regolamento dei confini,
ha natura personale e
presuppone che non sussistano incertezze in merito all’esatta collocazione del confine tra fondi limitrofi ma che siano divenuti
irriconoscibili ovvero manchino i termini di delimitazione del confine. Con l’azione per l’apposizione dei termini ciascuno dei proprietari dei fondi confinanti ha il diritto di agire perché i termini siano apposti o ristabiliti a spese di entrambi.
Deve chiarirsi che il concorso nelle spese per l’apposizione dei termini previsto dall’azione per l’apposizione dei termini non sussiste nel caso in cui vi sia stata contestazione in merito all’esatta collocazione del confine in quanto in tal caso, secondo la regola della soccombenza l’onere dell’apposizione dei nuovi termini grava sulla parte soccombente nel giudizio per il regolamento dei confini.
Può accadere che via sia
incertezza sul confinetra due proprietà o siano andati perduti i cosiddetti “
termini di confine”, cioè quei segni materiali come picchetti, pietre o altro, usati per delimitare i due terreni attigui.
Che fare in questi casi? Vi sono due strade: una amichevole, che consiste nel trovare un accordo soddisfacente per entrambi i proprietari confinanti, e una giudiziale, ossia fare una
causa, che si rende necessaria quando la prima non sortisca un buon esito. Esiste anche una scelta intermedia: quella di affidarsi a un
organismo di mediazione che tenti, in quanto soggetto esterno, una transazione (i diritti reali sono infatti oggetto di “mediazione obbligatoria”).
Se l’accordo non riesce, non resta che affidarsi a un
giudice.
Ciascun proprietario ha l’onere di fornire la prova della posizione del confine e può usare a questo scopo ogni mezzo: documenti scritti, testimonianze ecc. Solo quando non vi siano altri elementi, il giudice può ricorrere alle mappe catastali. Il giudice può disporre la perizia di un geometra, il quale alla fine farà una relazione scritta.