prova con l'ex art. 700 c.c.Sicuri che per la sicurezza (tagliarsi con la rete), non possa rimuovere almeno la parte che da pericolo?
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prova con l'ex art. 700 c.c.Sicuri che per la sicurezza (tagliarsi con la rete), non possa rimuovere almeno la parte che da pericolo?
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ps
L'art. 951 sono due righe molto meno di quanto mi hai dato tu da studiare sparsi nelle altre discussioni.
Caro Dimaraz
Vivi sempre con la consapevolezza di non essere inferiore a nessuno ma anche con l'umilta di non essere superiore a nessuno.
Potrei piegare la loro rete, slegarla dai pali senza tagliarla, e fissarla aperta.
Non confondere i "termini dei confini" con una recinzione....tu citi il 951...ed io "vedo" con l'Art.841...per poi "rilanciare" con quante sentenze vuoi...ti basti questa:
Tar Lazio - Roma QUATER, SENTENZA 27 MAGGIO 2013, N. 5276
“le opere di recinzione di terreno privato non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà. Tale è il caso della recinzione eseguita senza opere murarie, costituita da una semplice rete metallica sorretta da paletti in ferro, la quale costituisce installazione precaria e non incide in modo permanente sull’assetto edilizio del territorio”.
Come detto da quanto scrive @fuffurugugliu vi sono delle irregolarità per le quali deve iniziare una "lite"...ma non quelle che tu citi.
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