Infatti non ho capito perché nel tuo post #18 hai divagato citando quel particolare accordo concordato (@zetaerre ha esordito dicendo che nel suo caso si tratta di contratti 4 + 4) relativo all'Accordo Territoriale di Torino.L’OP scrive da Rimini, quindi, se l’immobile è ivi posto, l’accordo di Torino non si applica.
E' possibile stipulare contratti 4 + 4 anche per gli studenti.per studenti universitari
Si stanno diffondendo nelle città universitarie, perché i canoni liberi sono più remunerativi di quelli concordati.
No, non è nullo.L’articolo 8 (Uso) dell’allegato n.7 e dell’allegato n.8 dell’accordo di Torino - che va ad alterare il testo nazionale pre-inserito (deroga di contenuto) - è chiaramente nullo nella parte (da espurgare) in cui vieta al conduttore di ospitare
In quel tipo specifico di contratto parziale il conduttore, coabitando col locatore, non ha la detenzione dell'intero immobile.
Il locatore può far valere quella clausola in quanto mantiene la detenzione della casa condivisa.
Secondo me è inutile, perché certe regole non sono applicabili specialmente per quanto riguarda l'uso degli spazi comuni da parte degli "ospiti". Ha senso limitare l'uso del bagno e della cucina? E se anche lo si norma nel "regolamento privato di coabitazione" chi si prende l'incarico di farlo rispettare? E se non viene rispettato cosa si fa?un regolamento privato di coabitazione (vivamente consigliato)
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