Questo riguarda soltanto i contratti concordati di locazione parziale.
Che devono essere redatti sul modello predisposto dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Territoriale vigente a Torino.
Il "patto di coabitazione", che viene sottoscritto dalle parti e allegato al contratto di locazione, può variare in base agli accordi tra il locatore che abita nell'immobile e il conduttore coabitante.
Mentre le ospitalità e l'utilizzo degli spazi comuni da parte degli "ospiti" estranei al contratto sono espressamente vietati da una clausola contrattuale:
Articolo 8 (Uso)
La porzione di immobile, oggetto del presente contratto, deve essere esclusivamente destinata ad uso di civile abitazione del conduttore, con espresso divieto, anche per brevi periodi, di ospitare altre persone nella stanza o negli spazi di uso comune. E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare o dare in comodato ad altri la stanza a lui assegnata, né potrà fare utilizzare ad altri gli spazi comuni, la cucina in condivisione ed il servizio igienico, pena la risoluzione del contratto.
Non vi è nulla di
in quella clausola.
Semplicemente può essere difficile farla rispettare. E la risoluzione del contratto in caso di inosservanza comporta tempi non brevi.
Tutto questo non riguarda chi stipula contratti di locazione parziale liberi 4 + 4, come ha premesso
@zetaerre
L’OP scrive da Rimini, quindi, se l’immobile è ivi posto, l’accordo di Torino non si applica.
I contratti transitori e per studenti universitari devono essere stipulati usando, per i contratti transitori, il tipo di contratto allegato B) al decreto ministeriale 16 gennaio 2017, per quelli per studenti universitari, il tipo di contratto allegato C all’anzidetto decreto, come prevede, rispettivamente, il comma 7 dell’art.2 e il comma 4 dell’art.3.
E’ vero che sono ammesse modifiche ed integrazioni ai modelli indicati, a patto, però, che non siano contrarie alla legge.
Tra le facoltà derivanti dall’essere conduttore di un intero immobile o di una parte di esso vi è anche quella di ospitare terzi.
L’articolo 8 (Uso) dell’allegato n.7 e dell’allegato n.8 dell’accordo di Torino - che va ad alterare il testo nazionale pre-inserito (deroga di contenuto) - è chiaramente nullo nella parte (da espurgare) in cui vieta al conduttore di ospitare, anche per brevi periodi, nella sua stanza altre persone, perché limitativo della sua libertà personale: anche in una locazione di singoli vani ad uso esclusivo non è possibile vietare l’ospitalità, trattandosi di un principio generale tutelato dalla Costituzione.
I principi di legge non subiscono una sorta di metamorfosi appena varcata la soglia della contrattazione locale, affidata a sindacati di categoria che non di rado combinano disastri.
La convenzione di Rimini e di altri Comuni, a differenza di quella di Torino, non si intromette nella sfera privata del conduttore con clausole antisolidaristiche che vietano l’ospitalità occasionale o continuativa in una porzione di immobile a lui locata.
Se poi l’OP continuerà a dar vita a contratti quadriennali, i più liberi tra quelli disciplinati dalla normativa, buon per lui (non esiste un testo depositato in Comune): ancor più ampia è l’autonomia dei contraenti.
Nulla vieta in questo tipo di contratti di regolare contrattualmente o in separata sede, sottoscrivendo un regolamento privato di coabitazione (vivamente consigliato), le vicende legate anche alla presenza di ospiti nelle stanze dei conduttori e negli spazi comuni.