Renato50

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno a Tutti i membri del Forum,
vorrei porre un quesito in merito all'accantonamento delle quote individuali del Fondo Cassa costituito per Regolamento del mio Condominio a partire dal 2014. Regolamento che prevede l'accantonamento del 10% del Preventivo annuo approvato in Assemblea per la Gestione Ordinaria.
Ora il quesito: in caso di vendita dell'unità immobiliare le quote del Fondo Cassa versate e accantonate negli anni alla data della vendita dell'unità immobiliare devono venire rimborsate al Condomino che vende l'unità immobiliare o devono rimanere in capo al Condominio. Perchè supponiamo il caso che dopo la vendita dell'unità immobiliare si dovesse far ricorso, per interventi straordinari, all'utilizzo di parte o in toto delle somme accantonate al Fondo Cassa, il Proprietario subentrante non concorrerebbe per i propri millesimi di pertinenza alle spese da sostenere essendo le quote accantonate, riferite alla sua unità immobiliare, state rimborsate al Condominio venditore. Grazie per le informazioni che mi vorrete fornire .
 
U

User_29045

Ospite
Il fondo cassa di un appartamento segue il proprietario e passa di mano in caso di vendita. Risposta. Sarebbe auspicabile, e personalmente lo consiglio, che nel momento in cui si fissa il prezzo di vendita dell'immobile fosse considerato anche il fondo cassa, in modo da evitare qualsiasi discussione successiva

FONTE: Fondo cassa, nulla è dovuto al vecchio proprietario - CasaCondominio.net

Il fondo cassa di un appartamento segue il proprietario e passa di mano in caso di vendita.

Domanda.
Ho acquistato l’ appartamento, dove attualmente vivo, circa un anno e sei mesi or sono. Il venditore pochi giorni fa mi ha inviato una raccomandata con cui mi chiede il rimborso della somma di 367,28 euro quale fondo cassa da lui versato all’amministratore e rimasto a disposizione del condominio. Come debbo comportarmi? Debbo restituire l’importo al venditore? S.S., Modena

Risposta. Sarebbe auspicabile, e personalmente lo consiglio, che nel momento in cui si fissa il prezzo di vendita dell’immobile fosse considerato anche il fondo cassa, in modo da evitare qualsiasi discussione successiva. In alternativa, al momento del rogito si può menzionare il fondo e, con opportuna certificazione dell’amministratore, o quantomeno copia del rendiconto, far maggiorare la somma dovuta del relativo importo. Nel caso nulla risulti dal rogito è pacifico che il fondo segue l’immobile e quindi nulla è dovuto.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Nel caso nulla risulti dal rogito è pacifico che il fondo segue l’immobile e quindi nulla è
Una gran "******ata".

Chissà da quale fonte giuridica l'autore ha estrapolato la sua affermazione.

Non so se sia più "babbeo" l'autore...o i proprietario/venditore che aspetta più di un anno per chiedere la restituzione di una cosa che gli spetta di diritto.
 
U

User_29045

Ospite
Forse questo:


chiarirà meglio la situazione.

Il fondo condominiale è un credito che segue l’immobile

La Cassazione ha precisato più volte [1] che il fondo cassa condominiale è un credito che segue l’immobile. In altri termini, esso viene automaticamente ceduto con la vendita o la donazione dell’appartamento condominiale, anche se ciò non viene menzionato nell’atto di acquisto. Questo perché tali somme sono strumentali al miglior godimento del bene (in quanto finalizzate alla gestione dei servizi condominiali o alla manutenzione delle parti comuni) e sono quindi collegate al bene stesso.
Risultato: il venditore non può pretendere la restituzione del fondo dall’amministratore una volta venduta la casa; egli infatti, così facendo perde ogni ragione di credito nei confronti del condominio. Dopo il rogito, il credito appartiene quindi al nuovo titolare dell’appartamento.

Ad avvalorare l’indisponibilità delle somme destinate al fondo è un’altra pronuncia della Suprema Corte [4] secondo cui i singoli condomini, una volta versate le quote per il fondo, non possono più rivendicarle poiché queste appartengono al condominio.

Restituzione del fondo cassa condominiale al venditore: quando?
Il fatto che il credito verso il condominio, per le somme devolute al fondo cassa, venga ceduto insieme all’immobile al nuovo titolare del bene, non esclude che venditore e acquirente possano regolare i loro rapporti in modo autonomo. In pratica, le parti possono stabilire, con un’intesa che tuttavia non potrà mai coinvolgere il condominio, che insieme al prezzo di acquisto sia dovuta anche la restituzione del credito verso il condominio stesso. In buona sostanza la legge lascia all’autonomia delle parti la regolamentazione in merito a ogni altra questione economica inerente alla compravendita. Così, ad esempio, si potrà inserire nel contratto definitivo, che il compratore, oltre al prezzo del bene, debba versare anche le somme anticipate a titolo di fondo cassa. In assenza però di una esplicita previsione sul rogito, può risultare difficile, se non impossibile, per il venditore recuperare le somme vantate verso il condominio.
Questa conclusione vale per qualsiasi tipo di fondo condominiale: quindi, sia per quello ordinario per le spese di manutenzione (previsto dal regolamento o dall’assemblea), sia per quello straordinario per i lavori di ristrutturazione, sia per il cosiddetto fondo morosi.

[1] Cass. sent. n. 17036/2016.
[2] Art. 1123 cod. civ.
[3] Art. 1135 cod. civ.
[4] Cass. sent. n. 7067/1999.
 

Renato50

Membro Attivo
Proprietario Casa
Possessore ... grazie mille per l'informazione .."La Cassazione ha precisato più volte [1] che il fondo cassa condominiale è un credito che segue l’immobile. In altri termini, esso viene automaticamente ceduto con la vendita o la donazione dell’appartamento condominiale, anche se ciò non viene menzionato nell’atto di acquisto.
Questo toglie ogni dubbio.
Grazie .


Il fondo condominiale è un credito che segue l’immobile

La Cassazione ha precisato più volte [1] che il fondo cassa condominiale è un credito che segue l’immobile. In altri termini, esso viene automaticamente ceduto con la vendita o la donazione dell’appartamento condominiale, anche se ciò non viene menzionato nell’atto di acquisto. Questo perché tali somme sono strumentali al miglior godimento del bene (in quanto finalizzate alla gestione dei servizi condominiali o alla manutenzione delle parti comuni) e sono quindi collegate al bene stesso.
Risultato: il venditore non può pretendere la restituzione del fondo dall’amministratore una volta venduta la casa; egli infatti, così facendo perde ogni ragione di credito nei confronti del condominio. Dopo il rogito, il credito appartiene quindi al nuovo titolare dell’appartamento.

Ad avvalorare l’indisponibilità delle somme destinate al fondo è un’altra pronuncia della Suprema Corte [4] secondo cui i singoli condomini, una volta versate le quote per il fondo, non possono più rivendicarle poiché queste appartengono al condominio.

Restituzione del fondo cassa condominiale al venditore: quando?
Il fatto che il credito verso il condominio, per le somme devolute al fondo cassa, venga ceduto insieme all’immobile al nuovo titolare del bene, non esclude che venditore e acquirente possano regolare i loro rapporti in modo autonomo. In pratica, le parti possono stabilire, con un’intesa che tuttavia non potrà mai coinvolgere il condominio, che insieme al prezzo di acquisto sia dovuta anche la restituzione del credito verso il condominio stesso. In buona sostanza la legge lascia all’autonomia delle parti la regolamentazione in merito a ogni altra questione economica inerente alla compravendita. Così, ad esempio, si potrà inserire nel contratto definitivo, che il compratore, oltre al prezzo del bene, debba versare anche le somme anticipate a titolo di fondo cassa. In assenza però di una esplicita previsione sul rogito, può risultare difficile, se non impossibile, per il venditore recuperare le somme vantate verso il condominio.
Questa conclusione vale per qualsiasi tipo di fondo condominiale: quindi, sia per quello ordinario per le spese di manutenzione (previsto dal regolamento o dall’assemblea), sia per quello straordinario per i lavori di ristrutturazione, sia per il cosiddetto fondo morosi.

[1] Cass. sent. n. 17036/2016.
[2] Art. 1123 cod. civ.
[3] Art. 1135 cod. civ.
[4] Cass. sent. n. 7067/1999.
[/QUOTE]
 
U

User_29045

Ospite
Che il fondo cassa condominiale sia un credito che segue l'immobile, in assenza di diverse indicazioni scritte sul testo del rogito notarile dell'atto di compravendita, è un concetto molto simile alle detrazioni fiscali in corso relative a spese per interventi effettuati sull'immobile: anche queste detrazioni fiscali, in assenza di diversa indicazione sul testo del rogito notarile dell'atto di compravendita, si trasferiscono automaticamente all'acquirente.
 

Renato50

Membro Attivo
Proprietario Casa
Possessore, grazie ancora anche per questa ulteriore precisazione.

Che il fondo cassa condominiale sia un credito che segue l'immobile, in assenza di diverse indicazioni scritte sul testo del rogito notarile dell'atto di compravendita, è un concetto molto simile alle detrazioni fiscali in corso relative a spese per interventi effettuati sull'immobile: anche queste detrazioni fiscali, in assenza di diversa indicazione sul testo del rogito notarile dell'atto di compravendita, si trasferiscono automaticamente all'acquirente.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
quello che mi fa specie è che l'acquirente chiede al venditore una dischiarazione dell'amministratore che il condomino è in pari con le quote condominiali. In quella occasione sia il condomino venditore che l'amministratore dovrebbero ricordarsi del fondo cassa e metterlo nella dichiarazione in modo da evidenziare la sua presenza.
Poi sta al venditore regolarsi: vende una casa da 160.000 € e poi va a chiedere 2/300,00 € se li vuole li chiede separatamente e contestualmente al rogito.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
La Cassazione ha precisato più volte [1] che il fondo cassa condominiale è un credito che segue l’immobile. In altri termini, esso viene automaticamente ceduto con la vendita o la donazione dell’appartamento condominiale, anche se ciò non viene menzionato nell’atto di acquisto. Questo perché tali somme sono strumentali al miglior godimento del bene (in quanto finalizzate alla gestione dei servizi condominiali o alla manutenzione delle parti comuni) e sono quindi collegate al bene stesso.

Le sentenze vanno lette "profondamente" e ci si deve intendere sul significato dei termini.

Siccome è invalsa la pratica di lasciare i residui di gestione (differenza fra le somme anticipate dai condòmini in corso d'anno in ottemperanza ai Bilancio Preventivo e la somma effettivamente di competenza a Bilancio Consuntivo)...tali somme seppur rimaste contabilmente nel "fondo cassa" (alias "Cassa") sono e rimangono di proprietà di chi le ha versate.

Questione diversa per un "fondo cassa" sulla cui costituzione si fosse deliberato in funzione di future riparazioni ordinarie/straordinarie...questo sì segue indubbiamente la "proprietà" del'immobile.

Ulteriore distinguo per un eventuale "fondo" creato per far fronte a "morosità" del Condominio...rappresenta unicamente un "prestito" al Condominio (fintanto che non si saranno recuperate dal debitore) e di conseguenza da restituire a chi l'ha versato e non al nuovo proprietario.

Ovviamente salvo diverso accordo al Rogito.
 

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