la domanda era se nel tempo che intercorre tra l'accettazione della proposta e il rogito notarile, spunta la delibera favorevole alla semplice costituzione di un fondo cassa per fare fronte a eventuali spese ordinarie/straordinarie FUTURE.
Il fondo cassa
Per far fronte a determinate spese, l'assemblea dei condomini può decidere, a maggioranza, l'istituzione di un fondo cassa.
Il codice provvede a disciplinare espressamente, all'art. 1135, punto 4),
il "fondo speciale" collegandolo alle deliberazioni di opere straordinarie, con la funzione di accantonare delle somme di denaro in vista di determinate spese deliberate dall'assemblea.
Mutuando il termine dalla materia finanziaria, si può affermare che si tratta di un "fondo vincolato".
L'assemblea, infatti, non può decidere l'istituzione di tale fondo senza una specifica e attuale destinazione, né l'amministratore può disporre delle somme confluite nel fondo in modo non conforme alla loro precisa destinazione.
Resta inteso che
ciò è valido relativamente all'assemblea che vota a maggioranza (secondo il quorum richiesto dall'art. 1136, 2 comma c.c., per le deliberazioni che concernono le opere straordinarie o di notevole entità) poiché ove deliberato da tutti i condomini all'unanimità o previsto nel regolamento contrattuale, l'assise condominiale
può stabilire l'istituzione di un fondo comune per i più disparati capitoli di spesa.
da:
Quote Fondo Cassa Condominiale
in poche parole si può deliberare, con la maggioranza di 500/1000 e dei presenti all'assemblea, di istituire un fondo cassa per avere una provvista monetaria per pagare le spese di manutenzione ordinaria (manutenzione ordinaria intesa nel senso contabile e non dei permessi comunali per i lavori) ammettendo in un certo qual modo che l'approvazione del bilancio preventivo è stato un errore; oppure per ripianare morosità di qualche condomino che provoca la mancanza di liquidità sul c/c condominiale.
Se si vuole creare un fondo cassa per far fronte a ipotetiche spese di ordinaria o straordinaria manutenzione, non ancora deliberate nella qualità, quantità e tempo, occorrono 1000/1000.
Altrimenti si ricade nel caso di una precedente discussione nella quale il venditore aveva venduto ad un certo prezzo l'appartamento; e siccome l'assemblea aveva deliberato e stabilito l'entità dei lavori di manutenzione straordinaria, aveva saldato completamente la quota millesimale a suo carico. Siccome nel condominio c'era una morosità diffusa, in una assemblea successiva, quando il venditore aveva già rogitato quindi non era più condomino, fu deciso di non eseguire i lavori e di restituire ai condomini quello che avevano versato. Mi sembra che solo il condomino venditore aveva saldato tutta la sua parte, mi sembra attorno ai 9.000 €, quando ha saputo della decisione della assemblea del condominio ha chiesto all' amministratore e poi all'acquirente la restituzione dei soldi che aveva versato per lavori non eseguiti ed aboliti dall'assemblea. Non si sa come sia finita, però il postante, che era l'acquirente, ventilava l'ipotesi di restituire la metà dei soldi e di trattenere l'altra metà per il fatto che, seppure avesse visto una casa fatiscente, aveva concordato il prezzo sapendo che la casa avrebbe fatto lavori di restauro delle facciate e che quindi pensava l'edificio in condizioni più dignitose.
Quindi l'ipotesi di
@possessore è poco verosimile perché il condominio non è il governo italiano che alle 3 del mattino approva degli emendanti di cui non si è mai discusso in parlamento o nelle commissioni parlamentari. Che nella finestra tra il compromesso ed il rogito si approvi una delibera di accantonare una cifra senza una finalità è alquanto irrealizzabile perché il condomino venditore farebbe mancare il quorum dei 1000/1000.