Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Tutto il calore prodotto negli appartamenti va a finire fuori del fabbricato, poiché l'ambiente è più freddo dell'interno.
Tutto tutto no, ma solo una certa parte, altrimenti i locali, una volta spenti i termosifoni, tenderebbero a aggiungere la stessa temperatura esistente all'esterno e questo, nella pratica non avviene.
In ogni caso confermo la mia opinione che la quota fissa si riferisce alle dispersioni del calore verso l'esteno del fabbricato e non verso i locali freddi delle singole unita immobiliari, altrimenti bisognerebbe determinare, gestione per gestione, quali locali sono tenuti freddi e quali no.

Il testo dell'art. 9 del DLgs. 102/14 riporta:
"Per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti omissis …… l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 :2013 e successivi aggiornamenti. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà"

La spesa totale per il riscaldamento andrebbe suddivisa principalmente sulle seguenti voci :
1. La spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari deve essere ripartita in base ai consumi di energia termica utile delle singole unità immobiliari (trattasi della parte variabile che viene registrata dai ripartitori di calore posti sui radiatori )
2. La spesa totale per potenza termica installata (cioè la cosiddetta parte fissa che comprende anche le dispersioni di calore dalle tubature) deve essere ripartita in base ai millesimi di fabbisogno di energia termica utile delle singole unità immobiliari (attenzione: trattasi dei nuovi millesimi che il professionista termotecnico determina sulla base del fabbisogno "teorico " di energia dei singoli appartamenti).
notabene : secondo il dettato normativo i metri cubi della abitazioni non possono essere assunti a base per la ripartizione delle spese.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Il calore di un locale, quando termina la fonte che lo mantiene ad una certa temperatura, ritorna alla temperatura di equilibro tra ambiente chiuso non riscaldato e temperatura esterna. Tieni presente un'altra cosa che le pareti interne, acquisiscono una loro temperatura, quando c'é il riscaldamento in funzione, cedono calore all'aria e rallentano il raffreddamento della stanza, una volta spento il calorifero.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma per la premessa che ho fatto circa l'appartenenza alla classe energetica degli edifici ante 1990 mi sembra una pò bassa: certo mettere il 60% è esagerato; credo che per gli edifici in classe G sia equo un 35/30% il tutto dipende dalla trasmittanza termica dei muri e delle finestre.
Come sempre, credo che abbiamo tutti un po' di ragione e un po' di torto, nel senso che le situazioni sono molto variegate e ciascuno pensa a quelle che conosce. Nell'edificio che conosco io, c'è il facciavista, ci sono i vetri doppi, la caldaia è in un locale protetto a piano interrato. La valutaz. del 15% è tuttora considerata congrua da tutti (in base al confronto di quanto ciascuno spendeva prima e dopo).
Una volta leggevo di un amministratore disperato perché in un condominio c'era la caldaia posta in un locale all'esterno esposto a tutte le intemperie. Era quasi più il calore disperso dalla caldaia e dal viaggio dell'acqua calda verso il condominio di quello usato dai condomini e lui non sapeva come dirglielo. Per questo dico che la valutazione di chi fa l'impianto può essere un buon punto di partenza.
 
O

Ollj

Ospite
Interessanti considerazioni.
Permarrà il problema dei costi fissi, che saranno sempre ripartiti su base millesimale (la delibera asembleare sarà condizionante come già indicato). Nessuna Regione potrà disporre diversamente.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Permarrà il problema dei costi fissi
E' vero. Se io per un motivo o per l'altro tengo il riscaldamento 'spento' la temperatura del mio appartamento scende e quindi 'succhio' il calore degli altri: per questo mi spetta in ogni caso di pagare qualcosa. Non pago cioè il calore che 'si perde' per strada, perché io non ne beneficio (non vivo 'nella caldaia')!
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Se io per un motivo o per l'altro tengo il riscaldamento 'spento' la temperatura del mio appartamento scende e quindi 'succhio' il calore degli altri: per questo mi spetta in ogni caso di pagare qualcosa.
E' evidente che non leggi per intero i miei interventi riscrivo la parte dell' 9 del DLgs. 102/14 (decreto che recependo una direttiva europea ha anche stabilito che tutti gli impianti centralizzati dovrano munirsi di contabilizzatori di calore entro il 31/12/2016) che cozza contro il tuo ragionamento:
"Per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti omissis …… l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 :2013 e successivi aggiornamenti.

La ripartizione della spesa totale e alcuni chiarimenti sull’applicazione della UNI 10200: una doverosa precisazione, prima di illustrare i principi della norma sulla ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria, consiste nel fatto che la UNI 10200 è stata pubblicata nel rispetto del principio – insito nella Legge n.10/1991 (art.26 comma 5) – secondo cui ciascun utente paga in base a quanto effettivamente registrato. Tale principio è contenuto in una norma imperativa e pertanto non derogabile nemmeno con l’unanimità dei condomini; qualsiasi indicazione contrattuale controversa, all’articolo 26 comma 5 della Legge n.10/1991, è da considerarsi nulla. È pertanto opportuno che per il calcolo dei “consumi effettivi” e il loro riparto si utilizzi la norma tecnica di settore, ovvero la UNI 10200, anche perché chi la applica ha la cosiddetta presunzione di esecuzione e regola d’arte.

Il principio su cui si basa la UNI 10200 è la ripartizione del costo del calore prodotto dal generatore, che dipende dal costo del vettore energetico utilizzato e dall’efficienza dell’impianto di generazione. L’energia termica utile prodotta viene quindi suddivisa in base ai:
  • consumi volontari (quota variabile), ovvero quelli dovuti all’azione volontaria dell’utente mediante i dispositivi di termoregolazione (valvola termostatica o termostato), che vanno ripartiti in base alle indicazioni fornite dai dispositivi (letture) atti alla contabilizzazione del calore (contatori, ripartitori e altri sistemi);
  • consumi involontari (quota fissa), ovvero quelli indipendenti dall’azione dell’utente e cioè principalmente le dispersioni di calore della rete di distribuzione, che vanno ripartiti in base ai millesimi di riscaldamento. Proprio i millesimi di riscaldamento – secondo quanto dettagliato dalla UNI 10200, così come conosciuti nel mondo degli amministratori di condominio – sono i millesimi di potenza termica installata o i millesimi di fabbisogno. Nel caso le singole unità immobiliari siano dotate di termoregolazione, il prelievo di calore è effettuato in proporzione al fabbisogno di energia termica utile e pertanto i sopra citati consumi involontari sono ripartiti in base ai millesimi di fabbisogno che sono calcolati secondo le specifiche tecniche UNI/TS 11300 (parte 1 e parte 2). A tal proposito, è da precisare che le indicazioni degli esperti in materia suggeriscono il calcolo del fabbisogno in funzione dell’edificio come realizzato in origine. Ciò significa che il calcolo dei millesimi non è richiesto ogni qual volta siano fatti interventi all’interno di una singola unità immobiliare, come per esempio la sostituzione degli infissi. Attenzione però che per il calcolo dei consumi involontari o per il calcolo del rendimento di generazione si deve fare riferimento alle condizioni vigenti dell’edificio poiché la contabilizzazione tiene conto ovviamente della situazione attuale e non di quella originale.
Questo lo sostiene Mattia Merlin del Comitato Termotecnico Italiano nell' Articolo pubblicato sulla rivista mensile del CTI “Energia e Dintorni. Il CTI informa”, del mese di maggio 2014.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
E' evidente che non leggi per intero i miei interventi
Come hai fatto a capirlo? Continuo a non leggerlo e ribadisco.
1. Se io tengo del tutto spenti i miei termosifoni il mio appartamento è freddo e 'ruba' calore agli appartamenti confinanti con il mio: nell'unità di tempo il calore preso è pari a:
K x S x Dt, ove K è il coeff. di scambio termico, S la superficie comune tra me e gli altri, Dt la differenza di temperatura tra il loro appartamento e il mio.
2. D'altronde, se il calore non va negli appartamenti ma altrove (nei tubi di adduzione dell'acqua calda) non sono io a dover contribuire a pagarlo. Non ho alcuna colpa riguardo il calore che si perde. Lo paghi chi utilizza il calore: il rendimento (inferiore al 100%) non è un problema mio.
Così sdrammatizzato e poco ampolloso ti è chiaro?
 
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