L’appartamento dove abito è posto su due piani (quinto e sesto) collegati da scala interna. La porzione posta al sesto è stata definita dal costruttore come soffitta/lavatoio, nonostante fosse stata strutturata e rifinita sin dalla costruzione come gli altri piani (ossia mansarda con bagno e angolo cottura). Infatti il costruttore ha attribuito al sesto piano – oltre ai millesimi di proprietà - anche quelli di riscaldamento e ascensore. Le piante catastali, inoltre, riflettono la reale configurazione (inclusi bagno e angolo cottura).
La situazione anomala è stata successivamente sanata con condono edilizio ai sensi della legge 47/1985 per cambio di destinazione d'uso (da soffitta/lavatoio a residenziale). Negli anni non sono stati mai eseguiti lavori che abbiano comportato sopraelevazioni, aumenti di superficie, creazione o eliminazione di nuove unità immobiliari.
Ora una parte dei condomini vorrebbe chiedere la revisione dei millesimi in seguito al cambio di destinazione d’uso. La domanda è: qualora venisse portata in assemblea condominiale la proposta di una revisione delle tabelle millesimali di proprietà, quale dovrebbe essere il quorum necessario per una legittima deliberazione ?
La situazione anomala è stata successivamente sanata con condono edilizio ai sensi della legge 47/1985 per cambio di destinazione d'uso (da soffitta/lavatoio a residenziale). Negli anni non sono stati mai eseguiti lavori che abbiano comportato sopraelevazioni, aumenti di superficie, creazione o eliminazione di nuove unità immobiliari.
Ora una parte dei condomini vorrebbe chiedere la revisione dei millesimi in seguito al cambio di destinazione d’uso. La domanda è: qualora venisse portata in assemblea condominiale la proposta di una revisione delle tabelle millesimali di proprietà, quale dovrebbe essere il quorum necessario per una legittima deliberazione ?