Lumere

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buona sera,
la mia domanda è insita nel titolo:
Quale deve essere il quorum assembleare necessario per deliberare una modifica delle parti comuni che prevede la chiusura di un accesso alle cantine, l'apertura dell'accesso alle stesse da un'altra parte comune e la realizzazione di un nuovo vano cantina?
Grazie per quanto potrete dirmi.
Cordialmente, Lumere.
 

ergobbo

Membro Attivo
Difficile rispondere senza avere un'idea chiara della situazione reale... Il dubbio principale è: si inquadra come innovazione o no? E quel nuovo vano cantina, a chi va? Lo spostamento delle aperture in cosa modifica la situazione attuale?
:domanda::domanda::domanda:
 

Lumere

Membro Attivo
Proprietario Casa
Credo di aver trovata la soluzione per trasformarle in jpeg:
cantina attuale001.jpg
Sono leggibili?
Grazie.
Lumere
 

ergobbo

Membro Attivo
OK, da quello che vedo ("esplodendo" il jpg sgrana non poco) ora l'accesso è dalla "area box" e separato dall'accesso all'ascensore...

Come dovrebbe diventare dopo i lavori? Da dove si accederebbe all'area cantine? Sarebbe un accesso più comodo per tutti (ad esempio diminuendo la distanza tra le cantine e l'ascensore...)? e soprattutto, ripeto, chi si cucca la cantina nuova?
 

Lumere

Membro Attivo
Proprietario Casa
Chiedo scusa per l'interruzione,
ecco l'altra piantina:
cantina futura004.jpg
Sul destinatario del nuovo non sono stato informato, si parla di una vendita, si vedrà in Assemblea; per l'eventuale vendita servirà un rogito? chi sarà il venditore?
Grazie ancora
Lumere
 

ergobbo

Membro Attivo
Allora, per quanto riguarda il lavoro ritengo non si configuri come innovazione, ma come semplice intervento volto al maggior godimento della cosa comune (viene praticamente azzerata la distanza tra ascensore e cantine) e a un suo incremento di valore (la creazione del nuovo vano di proprietà comune).
A occhio e croce non dovrebbe trattatarsi neanche di un intervento particolarmente oneroso, dato che suppongo si tratti di buttare giù e ricostruire meno di una decina di metri quadri di tramezzo grezzo... probabilmente il tecnico che provvederà a tutte le variazioni catastali costerà più dei lavori stessi.

Stanti queste premesse, i quorum deliberativi necessari per l'esecuzione dei lavori dovrebbero essere, a mio avviso, quelle del secondo comma dell'art. 1136 CC (la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la maggioranza del valore dell'edificio) per la prima prima convocazione e quelle minime (1/3 partecipanti al condominio per 1/3 dei millesimi) in seconda convocazione.

Attenzione però:

Questa interpretazione presta il fianco a diverse contestazioni.
La prima è quella dei costi. Ciò che non è oneroso per uno, potrebbe esserlo per l'altro; quindi, per convenzione, si tende a considerare OGNI tipo di ristrutturazione come onerosa. Questo elimina di fatto la possibilità di votare i lavori con "1/3 & 1/3".
La seconda è quella che si tratti di una innovazione, e in quanto tale richiederebbe il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno i 2/3 del valore dell'edificio. Non è così, ma il codice legifera sulle innovazioni senza definirle e in genere i condomini tendono a considerare innovazione tutto quello che va oltre il cambiare una lampadina...

QUINDI:

A mio avviso per stare tranquilli dovete deliberare i lavori con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la maggioranza del valore dell'edificio (art. 1136 CC, c. II).

Scusa se non fornisco certezze, ma la categorizzazione dei lavori è uno dei temi più delicati nei condomini.
 

Lumere

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie, mi sei stato utile; mi auguro di ricevere ora una risposta da altri in merito al rogito e al venditore, quello che è certo è che il condominio non necessita di un ulteriore vano comune.
Grazie.
Lumere
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto