domenico10

Membro Ordinario
Professionista
nelle more dei procedimenti, le norme danno dei tempi tecnici in cui, se il soggetto a cui è stato imputato il reato, vuole presentare documentazione in grado di sanare l'abuso ( solo sanatoria amministrativa sia chiaro), lo puo fare. va da se che il procedimento penale decade solo dopo il quinquennio dalla sua constatazione. ma se siamo al 2009 e il soggetto non ha fatto nulla, non puo fare piu niente.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Se viene accertato un abuso viene emessa l'ordinanza di demolizione e si hanno 90 gg di tempo per provvedere o presentare una pratica edilizia in accertamento di conformità. Decorsi i termini la pratica passa alla Procura della Repubblica che attiva il procedimento penale e la conseguente demolizione.
 

sasisilu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusate,ma visto che si è riaperta la discussione, come mai nel mio caso (vedi sopra) lo stesso PM ha dato il non luogo a procedere?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Evidentemente ha riscontrato l'inconsistenza delle contestazioni o magari sono cadute in prescrizione. Bisognerebbe leggere attentamente le motivazioni.
 

domenico10

Membro Ordinario
Professionista
gent.mo sig sisilu, bisognerebbe leggere il dispositivo della sentenza assolutoria, ovviamente passata in giudicato, per capirne di piu sul vostro caso. la casetta "portaattrezzi" come in migliaia in italia costruiscono, ignorando totalmente le normative edilizie-urbanistiche, è una specie di mantra di massa, ove tutti sperano poi che la facciano franca, come evidentemnte nel vostro caso. per avere certezza dello scarso o nullo carico urbanistico di simile "abuso", lo stesso deve avere il carattere della precarieta, essere amovibile e temporaneo, e tali requisti vanno dimostrati nel concreto, non deve avere "ancoraggi" o fondazioni vere e proprie, eventuali conci lapidei devono essere semplicemente appoggiati uno sull'altro e privi di leganti ( malte, calcestruzzi ecc), la copertura facilmente e velocemente smontata. inoltre sussistendo tali requisiti lo stesso manufatto è esentato dal catasto alla sua dichiarazione, da ultimo ma non ultimo, e nonostante la sua invocata "precarieta" deve essere fornito di permesso a costruire o del cosidetto Titolo Abilitativo.
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
la questione col catasto la risolvi col catasto se riesci a dimostrare -tramite tecnico di fiducia- che si tratta di un manufatto che rientra tra quelli che non richiedono aggiornamento catastale (manufatto con superficie coperta inf. 8 mq, casotto di altezza utile inf. mt 1,80 e volumetria inf. a 150 mc, manufatto precario, privo di fondazione, non stabilmente infisso al suolo) la partita è chiusa, altrimenti vai incontro ad un'attribuzione di rendita e la cosa potrebbe non finire lì; infatti, col comune, vigili e ufficio tecnico -se notiziati dal catasto (nella seconda ipotesi è più probabile) o dal vicino impertinente o anche da tu stesso (e sinceramente non la trovo una grande idea!)- bisogna capire -sempre tramite tecnico di fiducia- se ci sono gli estremi per far rientrare il manufatto in qualche tipologia di interventi di edilizia libera, eventualmente non accompagnati da comunicazione inizio lavori (asseverata o non) in base alle norme dello strumento urbanistico locale e comunque "nel rispetto delle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.." (v. art. 6 t.u.e., D.P.R. 380/2001): in caso affermativo con pochi spiccioli -1.000 euro di sanzione pecuniaria (v. art. 6, cit.), oltre compensi del tecnico- la questione è sistemata pro bono pacis per tutti; in caso negativo son cartacce: se tutto va bene -manufatto sanabile- la sanzione pecuniaria è più pesante gli articoli 36 e 37 t.u.e. sono chiari in tal senso, altrimenti -manufatto non sanabile- oltre la demolizione, di nuovo sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 31 o 37 t.u.e.; ma potrebbe perfino andare peggio se l'esito dell'accertamento finisse (e per dovere di ufficio così dovrebbe essere) nelle mani della procura, specie se il manufatto è stato realizzato in tempi non troppo distanti da una probabile prescrizione del reato..io ti consiglio di rivolgerti ad un tecnico bravo, esperto e possibilmente in confidenza col responsabile della pratica al catasto prima di rimuovere o trasformare il manufatto
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Il catasto non fa alcun intervento. E' compito del proprietario accatastare l'immobile, se dovuto. Il comune può andare a verificare ed interverrà con l'ordinanza di demolizione se il fabbricato fosse irregolare. Nulla farà se rientrasse fra le opere di edilizia libera.
 

domenico10

Membro Ordinario
Professionista
la questione col catasto la risolvi col catasto se riesci a dimostrare -tramite tecnico di fiducia- che si tratta di un manufatto che rientra tra quelli che non richiedono aggiornamento catastale (manufatto con superficie coperta inf. 8 mq, casotto di altezza utile inf. mt 1,80 e volumetria inf. a 150 mc, manufatto precario, privo di fondazione, non stabilmente infisso al suolo) la partita è chiusa, altrimenti vai incontro ad un'attribuzione di rendita e la cosa potrebbe non finire lì; infatti, col comune, vigili e ufficio tecnico -se notiziati dal catasto (nella seconda ipotesi è più probabile) o dal vicino impertinente o anche da tu stesso (e sinceramente non la trovo una grande idea!)- bisogna capire -sempre tramite tecnico di fiducia- se ci sono gli estremi per far rientrare il manufatto in qualche tipologia di interventi di edilizia libera, eventualmente non accompagnati da comunicazione inizio lavori (asseverata o non) in base alle norme dello strumento urbanistico locale e comunque "nel rispetto delle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.." (v. art. 6 t.u.e., D.P.R. 380/2001): in caso affermativo con pochi spiccioli -1.000 euro di sanzione pecuniaria (v. art. 6, cit.), oltre compensi del tecnico- la questione è sistemata pro bono pacis per tutti; in caso negativo son cartacce: se tutto va bene -manufatto sanabile- la sanzione pecuniaria è più pesante gli articoli 36 e 37 t.u.e. sono chiari in tal senso, altrimenti -manufatto non sanabile- oltre la demolizione, di nuovo sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 31 o 37 t.u.e.; ma potrebbe perfino andare peggio se l'esito dell'accertamento finisse (e per dovere di ufficio così dovrebbe essere) nelle mani della procura, specie se il manufatto è stato realizzato in tempi non troppo distanti da una probabile prescrizione del reato..io ti consiglio di rivolgerti ad un tecnico bravo, esperto e possibilmente in confidenza col responsabile della pratica al catasto prima di rimuovere o trasformare il manufatto
se il manufatto è amovibile e temporaneo ( requisiti indispensabili per la non inscrivibilita al catasto), non sussiste alcun obbligo di accatastamento. rimane e pienamente prescrittiva, la necessita dell titolo edilizio-amministrativo, anche se siamo di fronte ai requisiti di amovibilita, temporaneita e non fissita al suolo, come ho piu volte spiegato.
 

domenico10

Membro Ordinario
Professionista
Queste strutture amovibili possono essere realizzate senza alcuna autorizzazione o segnalazione al comune e tento meno devono essere inserite nelle planimetrie catastali.
guardi che non è proprio come dice lei. il permesso pur in regime di precarieta e temporaneita va richiesto e fatti salvi altri vincoli paesaggistici, archeologici ecc ecc. stiamo attenti prima di creare false speranze nei cittadini che ci ascoltano.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto