arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
quindi dici che l'usufrutto totale è passato alla madre? la quota del padre non è andata a riunificarsi, per le spettanze, agli eredi?
 

Grazia84

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Scusa, ma se i nonni avevano l'usufrutto degli appartamenti, essendo venuto a mancare il nonno, subentrava la nonna e acquisiva lei l'usufrutto totale.
Donazione
È forse proprio questo il mezzo più adoperato per la costituzione dell’usufrutto, soprattutto nel caso di attribuzioni patrimoniali tra genitori e figli.
Figura discussa di donazione, adoperata talvolta anche in caso di usufrutto, è la donazione con termine iniziale dalla morte del donante (cum moriar), ovvero sotto condizione sospensiva della morte del donante (si premoriar). Si discute se essi siano dei patti successori, ma si è seguita la tesi negatrice.
Una delle fattispecie più complesse in merito all’usufrutto è la previsione dell’art. 796 c.c., la quale non consente al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a suo vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di altri soggetti, in ordine successivo. È, invece, ammesso l’usufrutto congiuntivo (ex art. 678 c.c.) in cui il godimento del diritto di usufrutto alla morte di ognuno passa ad altri chiamati, le cui quote si accrescono; tale accrescimento si concentra nella persona che sopravvive: solo alla morte dell’ultimo usufruttuario, l’usufrutto si estingue.[/quo
Scusa, ma se i nonni avevano l'usufrutto degli appartamenti, essendo venuto a mancare il nonno, subentrava la nonna e acquisiva lei l'usufrutto totale.
Donazione
È forse proprio questo il mezzo più adoperato per la costituzione dell’usufrutto, soprattutto nel caso di attribuzioni patrimoniali tra genitori e figli.
Figura discussa di donazione, adoperata talvolta anche in caso di usufrutto, è la donazione con termine iniziale dalla morte del donante (cum moriar), ovvero sotto condizione sospensiva della morte del donante (si premoriar). Si discute se essi siano dei patti successori, ma si è seguita la tesi negatrice.
Una delle fattispecie più complesse in merito all’usufrutto è la previsione dell’art. 796 c.c., la quale non consente al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a suo vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di altri soggetti, in ordine successivo. È, invece, ammesso l’usufrutto congiuntivo (ex art. 678 c.c.) in cui il godimento del diritto di usufrutto alla morte di ognuno passa ad altri chiamati, le cui quote si accrescono; tale accrescimento si concentra nella persona che sopravvive: solo alla morte dell’ultimo usufruttuario, l’usufrutto si estingue.
Ma dalle visure catastali risulta 50% piena proprietà e 50% nuda proprietà per mio padre, mentre 50% usufrutto per mia nonna. Nella donazione non si parla di usufrutto congiuntivo ma solo di usufrutto, per cui credo la sua quota non sia aumentata alla morte di mio nonno. Come faccio a sapere le cose come stanno realmente?
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
ufficio del registro. credo che dovrebbe bastare già la visura catastale da dove si evince che avete il 50 di proprietà totale. Mica se lo saono inventato. Vai all'ufficio dell'entrate ufficio del registro. Là è scritta la vera proprietà. il catasto potrebbe sbagliare, ma in questo caso credo proprio di no, visto che è stato aggiornato. ma tutti i dubbi ti vengono tolti dall'ufficio del registro immobiliare
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Cerco di essere il più chiara possibile: i miei nonni paterni, diversi anni fa, costruirono una palazzina di otto appartamenti donati successivamente a mio padre e a suo fratello. I miei nonni mantennero soltanto il diritto di usufrutto.

Con donazione abbiamo 2 proprietari al 50% (tuo papà e tuo zio) e 2 usufruttuari al 50% (i nonni).


Ora, mio padre è deceduto e mia madre, mia sorella ed io abbiamo ereditato la stessa situazione (50% piena proprietà e 50% nuda proprietà)

Ok, va bene, la metà della proprietà del papà e andata alla mamma (50:2) = 25, e l'altra metà rimanente 25 divisa tra sorelle (25:2) = 12,5 = 1/4 a testa tra sorelle + 1/2 della madre,

per l'usufrutto la metà del nonno finisce alla nonna che acquisisce il (nonna 50% + metà del nonno ossia 25)= 75%, metà viene diviso tra tuo zio e tuo papà. (25/2) =12,5 a testa tra zio e papà.

morto il papà il suo 12,5 viene diviso così metà va alla moglie il 6,25, il restante 6,25 te lo dividi con sorella 6,25/2 = 3,125 a testa

Ricapitoliamo la proprietà degli immobili: 50% zio, 25% della mamma tua, 12,5% a testa per voi sorelle.

Usufrutto invece: 75% della nonna, 25% dello zio, 12,5 della tua mamma, 3,125% tra sorelle.

Se non ricordo male (la prima e ultima successione la compilai da praticante 13 anni orsono) come regola per successioni per morte si deve sempre considerare che metà del bene in oggetto va al coniuge, l'altra metà viene equamente divisa tra figli. Credo (ma non ne sono certissimo) valga anche per l'usufrutto. inoltre si procede sempre in linea discendente a meno che ci troviamo un figlio morto che è rimasto solo (che non si è sposato).

Stando così le cose voi avete il diritto del 50%(mi pare che siate coalizzate insieme) ed il 50 è dello zio.... quindi come nuda proprietà ve la dovete vedere con lui.

La nonna invece ha diritto come usufruttuaria (75) ed in misura minore con lo zio(25)...non ha alcun diritto di chiedere l'affitto, tuttavia essendo usufruttuaria non la potete sbattere fuori casa finchè campa.

Tuttavia in caso che voi decideste di vendere le vostre quote l'usufruttuario ha diritto di prelazione per l'acquisto della vostra casa, e poi se rifiuta passa allo zio.

un bel rompicapo
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Errore: le successioni si dividono per tre. Stessa quota madre e due figli. Errore: l'usufruttuario ha la piena disponibilità dell'oggetto. Ha il diritto di chiedere l'affitto, ma e' in comunione di beni. A meno che jerry abbia ragione e l'usufrutto e' passato pienamente alla nonna, cosa che mi e' nuova e devi andare a vedere all'ufficio del registro, e' semplice, voi dovreste avere 1/3 del 50% dell'usufrutto ereditato dal nonno e quindi siete in comunione di beni e dovete essere concordi nelle scelte. Ergo, vi devono interpellare
 
J

JERRY48

Ospite
L'usufrutto ha natura temporanea. Secondo l'art. 979 c.c. l'usufrutto non può eccedere la vita
dell'usufruttuario oppure la durata di trent'anni qualora sia costituito in favore di una persona
giuridica. Tale norma ha natura inderogabile. In ragione di ciò, laddove nel negozio costitutivo del
diritto di usufrutto non sia stabilito un termine specifico, l'usufrutto si estingue comunque con la
morte dell'usufruttuario o con il decorso del trentesimo anno per le persone giuridiche.

L’usufrutto può anche essere costituito a favore di più soggetti, ad esempio due coniugi,
comproprietari dello stesso bene. In particolare, è possibile che due coniugi costituiscano per atto
tra vivi un usufrutto congiunto con reciproco diritto di accrescimento a favore del più longevo. In
tale ipotesi, quando viene a mancare uno degli usufruttuari, la sua quota di usufrutto si aggiunge
a quella dell’altro; in assenza del suddetto diritto di accrescimento, invece, alla morte di uno dei
coniugi, la quota di usufrutto di quest’ultimo verrebbe acquisita dal nudo proprietario a discapito
dell'usufruttuario superstite.
C'è stato accordo tra i due coniugi per l'accrescimento?


le successioni si dividono per tre

In mancanza di testamento.
 

Grazia84

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
L'usufrutto ha natura temporanea. Secondo l'art. 979 c.c. l'usufrutto non può eccedere la vita
dell'usufruttuario oppure la durata di trent'anni qualora sia costituito in favore di una persona
giuridica. Tale norma ha natura inderogabile. In ragione di ciò, laddove nel negozio costitutivo del
diritto di usufrutto non sia stabilito un termine specifico, l'usufrutto si estingue comunque con la
morte dell'usufruttuario o con il decorso del trentesimo anno per le persone giuridiche.

L’usufrutto può anche essere costituito a favore di più soggetti, ad esempio due coniugi,
comproprietari dello stesso bene. In particolare, è possibile che due coniugi costituiscano per atto
tra vivi un usufrutto congiunto con reciproco diritto di accrescimento a favore del più longevo. In
tale ipotesi, quando viene a mancare uno degli usufruttuari, la sua quota di usufrutto si aggiunge
a quella dell’altro; in assenza del suddetto diritto di accrescimento, invece, alla morte di uno dei
coniugi, la quota di usufrutto di quest’ultimo verrebbe acquisita dal nudo proprietario a discapito
dell'usufruttuario superstite.
C'è stato accordo tra i due coniugi per l'accrescimento?




In mancanza di testamento.
No, non c'è stato nessun accordo e dalle visure catastali risulta che alla morte di mio nonno la sua quota di usufrutto è stata cancellata (non ricordo il termine specifico, scusa) mentre mio padre è diventato pieno proprietario per la stessa quota.
 
J

JERRY48

Ospite
In pratica non essendoci stato specificato nell'atto di donazione un diritto di usufrutto congiuntivo, si verifica pertanto un consolidamento delle quote di proprietà che spettano alla mamma e a voi due sorelle, eredità accresciuta alla morte di vostro padre. Alla nonna resta il 50% dell'usufrutto.
L'usufrutto si estingue alla morte dell'usufruttuario, per cui non si divide il 50% per 1/3 come detto da arciera, mentre invece la quota di proprietà della mamma e di voi due sorelle si è accresciuta del 16,6 % per ciascuna.
Per tutto l'altro concordo con arciera.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
tramite l'avvocato che ha scritto le lettere che riferisce potrà risolvere tutti i suoi dubbi che rivelano la poca fiducia nella soluzione che lo stesso avvocato dovrebbe averle avrà già spiegato avendo esaminato la situazione nell'interesse della nonna.:fico:
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusa Jerry, perché non sei d'accordo? Il papa' e' morto e la moglie e le due figlie ereditano in parti uguali, ovvero un terzo della piena proprietà ricongiunta appunto con l'usufrutto
 

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