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Scusa, ma se i nonni avevano l'usufrutto degli appartamenti, essendo venuto a mancare il nonno, subentrava la nonna e acquisiva lei l'usufrutto totale.
Donazione
È forse proprio questo il mezzo più adoperato per la costituzione dell’usufrutto, soprattutto nel caso di attribuzioni patrimoniali tra genitori e figli.
Figura discussa di donazione, adoperata talvolta anche in caso di usufrutto, è la donazione con termine iniziale dalla morte del donante (cum moriar), ovvero sotto condizione sospensiva della morte del donante (si premoriar). Si discute se essi siano dei patti successori, ma si è seguita la tesi negatrice.
Una delle fattispecie più complesse in merito all’usufrutto è la previsione dell’art. 796 c.c., la quale non consente al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a suo vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di altri soggetti, in ordine successivo. È, invece, ammesso l’usufrutto congiuntivo (ex art. 678 c.c.) in cui il godimento del diritto di usufrutto alla morte di ognuno passa ad altri chiamati, le cui quote si accrescono; tale accrescimento si concentra nella persona che sopravvive: solo alla morte dell’ultimo usufruttuario, l’usufrutto si estingue.[/quoMa dalle visure catastali risulta 50% piena proprietà e 50% nuda proprietà per mio padre, mentre 50% usufrutto per mia nonna. Nella donazione non si parla di usufrutto congiuntivo ma solo di usufrutto, per cui credo la sua quota non sia aumentata alla morte di mio nonno. Come faccio a sapere le cose come stanno realmente?Scusa, ma se i nonni avevano l'usufrutto degli appartamenti, essendo venuto a mancare il nonno, subentrava la nonna e acquisiva lei l'usufrutto totale.
Donazione
È forse proprio questo il mezzo più adoperato per la costituzione dell’usufrutto, soprattutto nel caso di attribuzioni patrimoniali tra genitori e figli.
Figura discussa di donazione, adoperata talvolta anche in caso di usufrutto, è la donazione con termine iniziale dalla morte del donante (cum moriar), ovvero sotto condizione sospensiva della morte del donante (si premoriar). Si discute se essi siano dei patti successori, ma si è seguita la tesi negatrice.
Una delle fattispecie più complesse in merito all’usufrutto è la previsione dell’art. 796 c.c., la quale non consente al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a suo vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di altri soggetti, in ordine successivo. È, invece, ammesso l’usufrutto congiuntivo (ex art. 678 c.c.) in cui il godimento del diritto di usufrutto alla morte di ognuno passa ad altri chiamati, le cui quote si accrescono; tale accrescimento si concentra nella persona che sopravvive: solo alla morte dell’ultimo usufruttuario, l’usufrutto si estingue.
Cerco di essere il più chiara possibile: i miei nonni paterni, diversi anni fa, costruirono una palazzina di otto appartamenti donati successivamente a mio padre e a suo fratello. I miei nonni mantennero soltanto il diritto di usufrutto.
Ora, mio padre è deceduto e mia madre, mia sorella ed io abbiamo ereditato la stessa situazione (50% piena proprietà e 50% nuda proprietà)
le successioni si dividono per tre
No, non c'è stato nessun accordo e dalle visure catastali risulta che alla morte di mio nonno la sua quota di usufrutto è stata cancellata (non ricordo il termine specifico, scusa) mentre mio padre è diventato pieno proprietario per la stessa quota.L'usufrutto ha natura temporanea. Secondo l'art. 979 c.c. l'usufrutto non può eccedere la vita
dell'usufruttuario oppure la durata di trent'anni qualora sia costituito in favore di una persona
giuridica. Tale norma ha natura inderogabile. In ragione di ciò, laddove nel negozio costitutivo del
diritto di usufrutto non sia stabilito un termine specifico, l'usufrutto si estingue comunque con la
morte dell'usufruttuario o con il decorso del trentesimo anno per le persone giuridiche.
L’usufrutto può anche essere costituito a favore di più soggetti, ad esempio due coniugi,
comproprietari dello stesso bene. In particolare, è possibile che due coniugi costituiscano per atto
tra vivi un usufrutto congiunto con reciproco diritto di accrescimento a favore del più longevo. In
tale ipotesi, quando viene a mancare uno degli usufruttuari, la sua quota di usufrutto si aggiunge
a quella dell’altro; in assenza del suddetto diritto di accrescimento, invece, alla morte di uno dei
coniugi, la quota di usufrutto di quest’ultimo verrebbe acquisita dal nudo proprietario a discapito
dell'usufruttuario superstite.
C'è stato accordo tra i due coniugi per l'accrescimento?
In mancanza di testamento.
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