griz

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visto così direi che la proprietà del sottoscala segua la proprietà del terreno, il piano primo, con la scala hanno solo il diritto di passaggio
 

basty

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visto così direi che la proprietà del sottoscala segua la proprietà del terreno, il piano primo, con la scala hanno solo il diritto di passaggio
e forse anche la proprietà della scala. Forse precisazione irrilevante visto che all'usuario della scala compete comunque la ord-straord manutenzione.
Mi chiedo infatti: che differenza ne conseguirebbe ad essere solo usuario della scala, se solo a quello serve? Il proprietario del fondo servente sarebbe obbligato a contribuire alla sua ricostruzione, ad esempio?
 

Gianco

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Scusa se ribatto a queste tue sistematiche affermazioni.
La risposta si trova sugli atti: solo se l’esecutore della planimetria ha correttamente interpretato gli atti, la risposta equivalente la si ritrova anche a catastò. Il che non è affatto scontato: per cui il catasto non fa testo (...primario)
Forse non hai visto molti atti. La descrizione si limita generalmente ad indicare gli estremi catastali del'immobile, salvo che non esistano situazioni particolare: la scala non lo è. Pertanto l'estensione della proprietà la trovi sulle planimetrie catastali, sovente allegate agli atti traslativi.
Mi piacerebbe che ti rendessi conto che le mie affermazioni sono conseguenti ad una notevole esperienza professionale specifica.... non so da dove provengano i tuoi dubbi.
 

griz

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non so quanto precisa sia la definizione dei diritti specifici del luogo, però la proprietà della scala secondo me dovrebbe essere di chi la usa e davanti ad una vertenza non vedo alternative: il sedime di chi ha il terreno, la scala come struttura e rivestimenti di chi ne usufruisce
 

basty

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.. non so da dove provengano i tuoi dubbi.
Non ho dubbi sulla professionalità: la mia era una osservazione di carattere generale:
la regola generale fa discender i diritti da ciò che si evince dal titolo. E' una regola (legge?) quella che stabilisce l'ordine di priorità dei documenti: ed il catasto non è in cima alla lista. Si dice sommariamente infatti che il catasto non è probante.

Ed il bravo geometra, nella redazione dell'elaborato e delle planimetrie, dovrebbe seguire ciò che viene espresso sugli atti.
Certo che quando alcuni particolari non sono esplicitati, la situazione descritta a catasto può dire la sua: ma questo non vuol dire a priori che sia da prendere per buona: e difatti quando non ci sono elementi di certezza, si naviga a vista , con avvocati, geometri, e giudici a mettere d'accordo tutti.

Certo, in caso di situazioni lacunose, diventa rilevante ciò che appare a catasto, ..... specie se è un deposito datato e mai contestato da potenziali aventi diritto. Ne ho approfittato anch'io, su indicazioni di un geometra non alle prime armi. Ma è un'altra storia.
non so quanto precisa sia la definizione dei diritti specifici del luogo, però la proprietà della scala secondo me dovrebbe essere di chi la usa e davanti ad una vertenza non vedo alternative: il sedime di chi ha il terreno, la scala come struttura e rivestimenti di chi ne usufruisce
Concordo invece con la tua deduzione: che non è solo frutto di esperienza. Si basa su criteri generali stabiliti dal c.c., credo.
 

toto.s

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Proprietario Casa
Chiedo scusa a tutti i partecipanti alla discussione se solo ora "mi rifaccio vivo".
Sono stato molto impegnato in giornata.

Estratto dall'atto notarile nella esplicitazione della facoltà di sopraelevare agli acquirenti vengono riconosciuti i seguenti diritti: -avranno il diritto di costruire una nuova scala esterna sul lato sinistro del cortile anteriore, di proprietà dei venditori, per accedere al lastrico solare; -avranno il diritto di passaggio nel cortile anteriore di proprietà dei venditori per accedere dalla via pubblica alla nuova scala.

E' più chiaro?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Se il sottoscala di cui ti interroghi è quello della prevista realizzanda scala indicata nell’estratto che hai citato, non dovrebbero sorgere dubbi sulla proprietà del sottoscala: resta della parte venditrice .
La quale deve solo sopportare la servitù di passaggio e l’ingombro spaziale della scala
 

toto.s

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se il sottoscala di cui ti interroghi è quello della prevista realizzanda scala indicata nell’estratto che hai citato, non dovrebbero sorgere dubbi sulla proprietà del sottoscala: resta della parte venditrice .
La quale deve solo sopportare la servitù di passaggio e l’ingombro spaziale della scala
La scala è già stata realizzata (vedi messaggio n. 5) e pure appartamento.
Il proprietario del pianterreno quindi deve attenersi solo
Si basa su criteri generali stabiliti dal c.c., credo.
oppure anche per essere sicuri sul quesito posto
Normalmente la denuncia di unità immobiliare urbana, la classica planimetria, va presentata in catasto prima che l'immobile sia oggetto di atto pubblico.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Normalmente la denuncia di unità immobiliare urbana, la classica planimetria, va presentata in catasto prima che l'immobile sia oggetto di atto pubblico.
Credo che la pensiamo allo stesso modo: basta intendersi.
Certamente nelle nuove costruzioni le planimetrie sono disponibili e l'accatastamento fatto dal costruttore prima che inizino le vendite . (Si, lo so, si vende-va anche sulla carta....). Nel qual caso si spera che questi abbia avuto il buon senso di definire i limiti delle singole proprietà, e come ormai avviene da un certo numero di anni, il geometra redige pure l'elaborato planimetrico, dove specifica diligentemente anche tutti i BCNC e BCC, attribuendoli se necessario anche ad un sottoinsieme delle u.i. Fin qui ci siamo?

Ma in generale i problemi per risalire alle rispettive competenze si trovano nelle vecchie costruzioni, che hanno subito frazionamenti, divisioni ereditarie ecc. e dove non è detto che si trovi l'elaborato planimetrico.

L'impianto catastale, se non erro è nato attorno al '35, quindi posteriore alla realizzazione di forse più della metà delle costruzioni esistenti. (a proposito mi sapresti dire qual'è l'età media delle costruzioni italiane?-Grazie)

La legge italiana ha quindi stabilito una gerarchia nella attendibilità dei documenti di riferimento. Per la proprietà prevale ciò che sanciscono gli atti, così come per la conformità urbanistica valgono i progetti depositati ed approvati in Comune. Fin qui concordi?

Non aggiungo altro:
 

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