Krampus

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Ciao a tutti, oggi ho visto una casa il cui prezzo di vendita (come da locandina web dell'agenzia immobiliare) è di 150.000€.
La casa mi ha convinto così tanto che ho detto all'agente che volevo fare la proposta senza nemmeno trattare il prezzo (quindi 150.000).
Lui mi ha detto che la proposta la poteva accettare ma che ne avrebbe accettate anche altre perché magari qualcuno proponeva di più.

La domanda è: se la casa è in vendita a un prezzo (ho avuto conferma anche dal proprietario che il prezzo sul sito era corretto) ed io offro quel prezzo il proprietario può non accettare la proposta in attesa che ne arrivino di migliori?

Grazie
 

Miciogatto

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Proprietario Casa
ed io offro quel prezzo il proprietario può non accettare la proposta in attesa che ne arrivino di migliori?
Può non accettare per qualsiasi motivo. O anche senza alcun motivo.

Ok allora a che serve mettere il prezzo se poi lo si vuole più alto?
Purtroppo o per fortuna non è come in un negozio in cui l'esercente è obbligato a rispettare il prezzo esposto sul cartellino. Il venditore non ha obblighi con te finchè non firma.

Se la casa ti interessa il suggerimento di Francesca mi sembra molto buono.
 

Yopy

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao a tutti, oggi ho visto una casa il cui prezzo di vendita (come da locandina web dell'agenzia immobiliare) è di 150.000€.
La casa mi ha convinto così tanto che ho detto all'agente che volevo fare la proposta senza nemmeno trattare il prezzo (quindi 150.000).
Lui mi ha detto che la proposta la poteva accettare ma che ne avrebbe accettate anche altre perché magari qualcuno proponeva di più.

La domanda è: se la casa è in vendita a un prezzo (ho avuto conferma anche dal proprietario che il prezzo sul sito era corretto) ed io offro quel prezzo il proprietario può non accettare la proposta in attesa che ne arrivino di migliori?

Grazie
Può non accettare perché gli sei antipatico perché hai i capelli chiari o scuri, perché sei alto o basso, perché quel giorno ha deciso così. Senza dartene conto o spiegazione alcuna
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Combinato disposto dell'art. 14 del D. Lgs. n. 114/1998 con l'art. 1336 c.c.
Salvo in caso di "errore conoscibile", ex art. 1431 c.c.

Forse non avevi colto appieno il "precisamente".

Il negoziante non ha alcun obbligo di vendere...e nel caso può sempre precisare una variazione/integrazione del prezzo nel momento di conclusione del contratto così come uno sconto.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il negoziante non ha alcun obbligo di vendere.
Invece lo ha, ex art. 187 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940, la cui violazione, ex art. 221-bis del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 3.098 euro.
nel caso può sempre precisare una variazione/integrazione del prezzo nel momento di conclusione del contratto
No. L'art. 1336, primo comma c.c. recita:
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla
cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente
dalle circostanze o dagli usi.


Si ha offerta al pubblico, quando una parte (in genere un imprenditore) offre a una collettività indeterminata la stipula di un contratto (frequentemente di vendita). Il caso più tipico è proprio l'esposizione di merce in vetrina col relativo prezzo. Ecco, quindi, evidente il motivo che ha indotto il legislatore nella riforma del 1998 (D. Lgs. n. 114/1998 prima richiamato), a rendere obbligatoria l’esposizione del prezzo per tutti i prodotti, nessuno escluso. L'offerta al pubblico, in pratica, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi (ex art. 1336 c.c. sopra citato). Di conseguenza, è sufficiente che l'altra parte aderisca perché si concluda il contratto, senza più possibilità per l'offerente di modificare le condizioni.
così come uno sconto
In tal caso, credo proprio che il cliente non si lamenterebbe.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
salvo che risulti diversamente
dalle circostanze o dagli usi.

Appunto.

La Legge è quasi sempre "interpretabile" in variabili anche fantasiose od occasionali.

Torno a ripetere/chiarire il concetto inteso con "obbligo a vendere/rispettare il prezzo esposto":
- il commerciante rifiuta la cessione...pagherà le eventuali sanzioni ma non vi è modo di fargli consegnare un bene per il quale non ha "perfezionato" l'atto di compravendita.
- il commerciante evidenzia la presenza di un cartello(ben visibile) dove si precisa la presenza di errori nella labellatura dei prezzi, od il mancato aggiornamento causa repentino aumento (in questi giorni poi), l'obbligo ad un acquisto minimo etc. etc.
-persino nei locali di somministrazione (decisamente più vincolati) l'esercente può rifiutare la prestazione in presenza di "validi motivi".

Ps.
Nelle vendite online la vendita si perfeziona al momento della conferma del venditore.
 
Ultima modifica:

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Da una cosa si finisce ad altro ma se me lo permettete ieri mi è capitato che in un negozio di cinesi una cliente ha pagato un mobiletto e quando l'ha ritirato dato che era imballato e smontato, ha chiesto di fargli vedere il contenuto per delle spiegazioni ok l'addetto ha a perto il pacco e la cliente ha notato una mecchia sul mobile e dato che era l'ultimo ha chiesto la restituzione dei soldi visto che ancora non era uscita dal negozio, non vi dicoo le storie ecc. in quel caso anche se è esposto un cartello che la merce può essere cambiata o emettono un buono ma si esclude la restituzione dei soldi, la legge cosa dice? è giusto che io entro caccio dei soldi e ne esco con un buono che mi costringe e ritornare e spendere quella somma presso di loro?
 

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