uva

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varia leggermente le modalità di pagamento.

Quindi si tratta di una seconda controproposta formulata dal venditore.

Per capire come funziona questa trattativa mi incuriosisce sapere se le controproposte del venditore hanno una scadenza: c'è scritto un termine entro il quale se tu non le accetti decadono?
 

brupar

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
In realtà quello che ha fatto il venditore (con l'agente immobiliare) non è stato altro che prendere fisicamente la mia proposta iniziale, non modificare la cifra e/o la scadenza di validità della proposta stessa (tutte cose fissate da me), modificare a penna gli importi e le scadenze dei due pagamenti a titolo di caparra (le due modifiche controfirmate a margine dal venditore) quindi firmare e datare per accettazione sotto la mia firma di proponente. In realtà approfondendo il tema con il mio avvocato questo documento oggi come oggi non mi vincola in alcun modo rispetto alla data iniziale della proposta in quanto il vincolo era già venuto meno (pur in presenza di proposta irrevocabile) con la prima controproposta del venditore, a maggior ragione adesso con questa ulteriore controproposta. Alla fine, mi spiegava l'avvocato è l'ultima che conta, le precedenti sono automaticamente annullate.
 

davideboschi

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Non sono uomo di legge, ma se fossi stato il legislatore, avrei scritto chiaramente che "un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta, e a rifiuto della proposta precedente", se questa fosse stata la mia intenzione.

Visto che così non c'è scritto, sto con @Dimaraz
 

brupar

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Si può anche tifare per una corrente di pensiero o un'alta (noi italiani siamo specialisti in questo) ma, giusto perché sono ignorante in materia, ho preso dalla libreria il Corso di Diritto Privato (Torrente e Schlesinger pag.491 ) cito : conformità tra proposta e accettazione: la dichiarazione di colui al quale la proposta era destinata sia conforme alla proposta: non contenga cioè variazioni delle condizioni indicate nella proposta stessa : altrimenti equivale ad una nuova proposta (art.1326 ult.comma cod.civ.)
 

Dimaraz

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altrimenti equivale ad una nuova proposta

Vedi...la questione è non inventarsi passi di Legge che non esistono.

Per "indottrinamento" mi hanno insegnato a non ricavare significati che non sono scritti.
Troppi (fra avvocati e pure Giudici) propugnano intendimenti che il legislatore non ha chiaramente espresso.

Che sia una "nuova proposta" è ovvio e palese (5° comma dell' art. 1326: Una accettazione non conforme equivale a nuova proposta)...ma non significa che la precedente sia resa inefficace.

Viceversa l' Art. 1329 è inequivocabile: Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo , la revoca è senza effetto.

Anzi è andato oltre...il comma successivo:
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

Ovvero il venditore potrà accettare la proposta e pretendere il perfezionamento anche dagli eredi.

Tu ti sei dichiarato disposto a comprare un immobile ad un dato prezzo, con una precisa modalità di pagamento purchè entro una certa data ti sia data conferma.
Non puoi invocare l'annullamento della tua proposta solo perchè il venditore ti ha proposto condizioni diverse.
Tu puoi rifiutare qualsiasi cosa difforme dalla tua proposta ma non puoi ritirarla.
Scaduta la data in cui dovevi ricevere "accettazione conforme" richiedi l'assegno dato a garanzia.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Non puoi invocare l'annullamento della tua proposta solo perchè il venditore ti ha proposto condizioni diverse.
Invece sì.
Vedasi Sentenza Cassazione civile , sez. II, 19 novembre 1983, n. 6891
Russo c. Grasso
Che ha statuito che l’accettazione non integralmente conforme alla proposta, equivalendo a rifiuto di accettazione della proposta originaria, oltre a dare luogo a nuova proposta deve ritenersi idonea a rendere inefficace e non più vincolante per il proponente la proposta originaria caducandola, senza necessità o possibilità che la stessa debba o possa essere più revocata; “salvo, ovviamente, che non risulti dimostrata la perdurante volontà del proponente di tenere ferma la sua proposta originaria anche dopo che la sua accettazione è stata rifiutata dal rispettivo destinatario”.
 

brupar

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Meno male che in Italia abbiamo qualcuno che somma le conoscenze di avvocati e magistrati..... mi sento più sicuro in un paese così.... ciò detto :
Vedi allegato (ma ovviamente anche 20210901_142341.jpg giudici sbagliano.....)
20210901_142341.jpg
 

Dimaraz

Membro Storico
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nvece sì.
Vedasi Sentenza Cassazione civile , sez. II, 19 novembre 1983, n. 6891
Russo c. Grasso

Cosa già spiegata fin dalla prima pagina:

Invero ho notizie di una vecchia sentenza dove affermavano che la modifica di una proposta annulla il vincolo precedente...ma senza leggere l'integrale resto della mia opinione.
Troppe volte ho sentito citare sentenze a sproposito.

Troppo spesso le "massime" sono ambigue e serve leggere l'integrale di da verificare se il caso riprenda tutte le caratteristiche del proprio.

Della "massima" sottolineo i seguenti punti:

Cassazione civile , sez. II, 19 novembre 1983, n. 6891
Russo c. Grasso
Che ha statuito che l’accettazione non integralmente conforme alla proposta, equivalendo a rifiuto di accettazione della proposta originaria, oltre a dare luogo a nuova proposta deve ritenersi idonea a rendere inefficace e non più vincolante per il proponente la proposta originaria caducandola, senza necessità o possibilità che la stessa debba o passo essere più revocata;salvo, ovviamente, che non risulti dimostrata la perdurante volontà del proponente di tenere ferma la sua proposta originaria anche dopo che la sua accettazione è stata rifiutata dal rispettivo destinatario”.

Se si trattava di "proposta irrevocabile" non è dato sapere...ma il richiamo ad una sua "revoca" può solo far supporre che fosse una normale proposta (quindi non paragonabile al 1329)...che necessita di "revoca" per terminare la sua valenza.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Meno male che in Italia abbiamo qualcuno che somma le conoscenze di avvocati e magistrati..... mi sento più sicuro in un paese così.... ciò detto :

Senti...evita di menare il can per l'aia...cvuoi fare dell'ironia inutile?... rinnovo l'invito: perchè non ti fai assistere da @Nemesis e poi mi porti l'ìintegrale della tua sentenza?
Chiedigli se è disposto ad affrontare le spese in caso di soccombenza.

Non sei il primo "babbeo" che viene a proporsi in tal modo e cui ho fornito interpretazione contraria ai loro auspici invitandoli a mettere il pratica il loro pensiero.
Boia....decenni che nessuno torna con documenti che smentiscono la mia idea.

Non è rilevante, dato che la proposta originaria diventa inefficace, non più vincolante, caducata.

Se sei certo di quanto affermi ...offriti.

Personalmente ho finito di perdere tempo con le "cause perse".
 

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