altrimenti equivale ad una nuova proposta
Vedi...la questione è non inventarsi passi di Legge che non esistono.
Per "indottrinamento" mi hanno insegnato a non ricavare significati che non sono scritti.
Troppi (fra avvocati e pure Giudici) propugnano intendimenti che il legislatore non ha chiaramente espresso.
Che sia una "nuova proposta" è ovvio e palese (5° comma dell' art. 1326:
Una accettazione non conforme equivale a nuova proposta)...ma non significa che la precedente sia resa inefficace.
Viceversa l' Art. 1329 è inequivocabile:
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo , la revoca è senza effetto.
Anzi è andato oltre...il comma successivo:
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Ovvero il venditore potrà accettare la proposta e pretendere il perfezionamento anche dagli eredi.
Tu ti sei dichiarato disposto a comprare un immobile ad un dato prezzo, con una precisa modalità di pagamento purchè entro una certa data ti sia data conferma.
Non puoi invocare l'annullamento della tua proposta solo perchè il venditore ti ha proposto condizioni diverse.
Tu puoi rifiutare qualsiasi cosa difforme dalla tua proposta ma non puoi ritirarla.
Scaduta la data in cui dovevi ricevere "accettazione conforme" richiedi l'assegno dato a garanzia.