vittorievic

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in sostanza per la legge del super bonus questo

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è uguale a questo
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Nemesis

Membro Storico
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in sostanza per la legge del super bonus questo
Caminetto, è un impianto termico.
Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di
entrata in vigore del D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48, che ha modificato la definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati "impianto di riscaldamento".
Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente
disposizione, opera l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti,
apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante, scaldacqua
unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW (cfr. Risoluzione 12 agosto 2009 n. 215/E).
Di conseguenza sarà possibile accedere al Superbonus, sempre che vi sia il
conseguimento di un risparmio energetico e che vi sia il conseguimento del
miglioramento di due classi energetiche dell'edificio.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Caminetto, è un impianto termico.
Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di
entrata in vigore del D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48, che ha modificato la definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche
caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati "impianto di
riscaldamento".
Quindi uno che non ha il caminetto ma un impianto di riscaldamento con l'inverter del condizionatore, può costruirsi un caminetto come lavoro trainante o trainato, utilizzando la parte di bonus per l'impianto termico, basta che la casa poi abbia il salto di qualità di due classi.
Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente
disposizione, opera l’assimilazione agli impianti termici
delle stufe, caminetti,
apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante, scaldacqua
unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.
Quindi in una casa in cui il riscaldamento sia fatto con un caminetto o con una stufa, o con entrambi contemporaneamente, occorre per essere considerato/considerati impianto termico esistente che la somma delle potenze nominale al focolare sia almeno 15 kW.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Quindi in una casa in cui il riscaldamento sia fatto con un caminetto o con una stufa, o con entrambi contemporaneamente, occorre per essere considerato/considerati impianto termico esistente che la somma delle potenze nominale al focolare sia almeno 15 kW
Questo, come avevo scritto, solamente se l'intervento per il Superbonus fu realizzato prima del 12 giugno 2020.
 

basty

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Provo a riassumere: per verificare se ho (abbiamo) capito bene. La questione mi interessa direttamente, come ho potuto scrivere qui in precedenza, quindi diventa dirimente mettere un punto fermo sulla definizione di impianto termico.

I D. Lgs di riferimento citati sono
- D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48
che ha introdotto modifiche al
-D. Lgs 19 agosto 2005, n. 192
Sono poi stati citati i seguenti documenti di prassi:
- Risoluzione 12 agosto 2009 n. 215/E,
che fa riferimento al D.Lgs 311 del 29 dicembre 2006

Ora leggo da @Nemesis che:
Caminetto, è un impianto termico.
Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di
entrata in vigore del D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48, che ha modificato la definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati "impianto di riscaldamento".

Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente
disposizione, opera l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti,
apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante, scaldacqua
unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW (cfr. Risoluzione 12 agosto 2009 n. 215/E).

Andando però a ritroso nei documenti, rilevo che nonostante i vari interventi legislativi, e consultando i testi riportati sul sito Normattiva, in versione "vigente" e "attualizzata/coordinata" alle modifiche legislative, la definizione di impianto termico nel D.Lgs 192, non riporta o non trovo dove specifichi che
"le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati "impianto di riscaldamento" .



Tale definizione e precisazione compare nel Dlgs 192 oggi vigente.
Art. 2

((l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico fisso
destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli
ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o
destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente
eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e
utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e
controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non
sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente
alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole
unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate)
Non riscontro quindi al riguardo, alcun riferimento in merito alla inclusione o esclusione, tra gli impianti termici, delle stufe e caminetti, nè se il risultato cambi se la somma fosse inferiore/superiore ai 15 kW.

Tra l'altro, fino al DLgs 48 10 giugno 2020, vigeva una ulteriore definizione: che parla solo di > 5 kW.
Di tale valore non ho trovato l'origine, visto che il Dlgs 311 parlava di 15 kW.

l-tricies) "impianto termico":..... (omissis) Non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi
al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5
kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio
di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate))


Invece leggendo l'art. 14 del DLgs 311 cui fa riferimento la Risoluzione citata, dichiarato tuttora vigente al 2-12-2022 , questo recita

14. impianto termico e' un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 15 kW.

Salvo miei errori di interpretazione,
o i testi combinati di Normattiva, non rispecchiano la stesura definitiva vigente dei vari decreti più volte modificati,
o c'è una clamorosa svista legislativa, perfetta per trarre in inganno chi voglia approfondire e trarre le conclusioni corrette, per prendere decisioni in merito.

Spero mi si voglia/possa dare risposta a queste obiezioni e perplessità.
 
Ultima modifica:

Dimaraz

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NO. L'agevolazione del supoerbonus, parla di sostituzione di impianti/i termico e le stufette ed il camnino non sono impianti ma apparecchi.

Almeno io dico e descrivo e sono certo di quello che dico, visto che lo faccio di professione

Ecco...se ti risparmiavi la frase finale facevi una figura meno ridicola.
Nel bailamme di norme continuamente modificate è plausibile non essere aggiornati...ma se ti poni su un piedistallo che non regge la caduta è fragorosa.

Ha ragione @Nemesis ed è cosa che un professionista che afferma di occuparsi di tale materia dovrebbe ben conoscere...da tempo:

Supercircolare 30/E dell'Agenzia delle Entrate. Alla domanda se una stufa a legna o a pellet può essere considerata impianto di riscaldamento, l'Agenzia risponde:

"......che anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento. Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento».

Consiglio un aggiornamento.



In una villetta pluri famigliare (usata contemporaneamente da due famiglie legate da vincoli di parentela) a due piani c'è un camino in cucina, una stufa nella sala e alcune stufette elettriche nelle stanze del piano di sopra, secondo voi può accedere al Superbonus per l'esecuzione del cappotto e per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento che in questo caso sarà una nuova installazione fatta caldaia e termosifoni?
Vi sono elementi contrastanti...e solo una dusamina su tutti i particolari fatta un professionista "qualificato, aggiornato ed efficiente" può dare certezza (anche perché serve la sua asseverazione).

Logicamente serve che gli interventi permettano il salto di 2 classi.
Qualche remora sul fatto che tutti gli ambienti siano riscaldati, e nell'attesa dell'ufficialità delle future norme che sia immobile di residenza.

Ps.
Senza portafoglio gonfio tempo perso.
 

basty

Membro Storico
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Mi andrò a leggere anche la circolare 30; sta di fatto che pur confermando la conclusione di @Nemesis, resta la domanda del mio precedente post #18
 

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