@meri56 secondo me stai facendo una macedonia. I danni subiti dal condominio vengono risarciti come dici tu (con l'eccezione della franchigia che è una clausola che impone l'assicurazione ) cioè è il condominio che si tiene i soldi per pagare la ditta (scelta dalla assemblea) per le riparazioni delle parti comuni.
I danni privati del condòmino, che è terzo danneggiato, vengono risarciti direttamente senza applicazione di franchigia. In questo secondo caso se il danneggiato ritiene congrua la cifra offerta dal perito tutto fila liscio; se in vece, preventivo alla mano o fattura alla mano, il condòmino non accetta la cifra stimanata dal perito si va prima dal mediatore. Il condòmino dovrà citare il condominio, o il condòmino che gli ha provocato il danno; il mediatore nominerà un CTU che stabilirà quanto si deve rimborsare; in ogni caso il condòmino danneggiato ha il diritto di scegliersi l'impresa di propria fiducia, poi può sempre accettare l'impresa che ha già entrature con il condominio.
In considerazione della entità della differenza tra cifra offerta e cifra richiesta, il condominio, o il condòmino, per evitare di andare in giudizio potrà offrire al danneggiato la differenza per convincerlo ad accettare la somma offerta dalla assicurazione e chiudere definitivamente il sinistro.
I danni privati del condòmino, che è terzo danneggiato, vengono risarciti direttamente senza applicazione di franchigia. In questo secondo caso se il danneggiato ritiene congrua la cifra offerta dal perito tutto fila liscio; se in vece, preventivo alla mano o fattura alla mano, il condòmino non accetta la cifra stimanata dal perito si va prima dal mediatore. Il condòmino dovrà citare il condominio, o il condòmino che gli ha provocato il danno; il mediatore nominerà un CTU che stabilirà quanto si deve rimborsare; in ogni caso il condòmino danneggiato ha il diritto di scegliersi l'impresa di propria fiducia, poi può sempre accettare l'impresa che ha già entrature con il condominio.
In considerazione della entità della differenza tra cifra offerta e cifra richiesta, il condominio, o il condòmino, per evitare di andare in giudizio potrà offrire al danneggiato la differenza per convincerlo ad accettare la somma offerta dalla assicurazione e chiudere definitivamente il sinistro.