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Sì, prescrizione di 5 anni dalla loro scadenza.Esiste un termine per la prescrizione delle bollette condominiali?
parbleu....! hai trascritto un "poema"....Prescrizione dei crediti condominiali
L’aumento delle complessità gestorie del condominio negli edifici – spesso collegate alla edificazione di complessi edilizi di notevoli dimensioni, altre volte semplicemente legate ad un incremento esponenziale delle spese per la gestione e conservazione delle parti comuni – ha come riflesso immediato una crescita delle difficoltà nel pagamento delle spese condominiali e porta, conseguentemente, ad un sempre più necessario ricorso all’azione coattiva per li loro recupero.
Il riferimento è al così detto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, disciplinato dall’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Varie motivazioni, tra le quali, ad esempio, quella di non inimicarsi i propri mandanti, portano l’amministratore di condominio a tentare, infruttuosamente, il recupero bonario delle somme dovute, ritardando l’inizio dell’azione giudiziaria.
Anche se le statistiche ci dicono che l’azione monitoria (ossia quella per ottenere un decreto ingiuntivo), per il recupero delle morosità dei comproprietari, è, tra quelle condominiali, l’iniziativa giudiziaria più praticata, l’esperienza quotidiana ci indica il ricorso per ingiunzione di pagamento quale extrema ratio per ottenere i contributi per la gestione e conservazione delle parti comuni.
Proprio quest’attardarsi nell’iniziare l’azione giudiziaria porta alla luce una questione di rilevante interesse.
E’ usuale, infatti, domandarsi: qual è il tempo di prescrizione delle quote condominiali?
Una premessa sull’istituto della prescrizione.
Recita l’art. 2934, primo comma, c.c.
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Si è detto che più che il diritto si estingue la possibilità di esercitarlo poiché, ad esempio, il pagamento del credito prescritto non dà luogo alla possibilità di richiederne la restituzione, configurando, di fatto, un’obbligazione naturale (art. 2034 c.c.); se, invece, il diritto a quel pagamento fosse estinto , chi aveva versato la somma poteva chiedere la restituzione dell’indebito (art. 2033 c.c.).
In sostanza, quindi, la prescrizione impedisce di esercitare determinati diritti (es. diritti di credito per prestazioni professionali, per risarcimento del danno, ecc.) se per un preciso numero di anni (variabile a secondo del diritto azionato) non li si è azionati
Il legislatore non si è preoccupato di disciplinare direttamente la prescrizione dei contributi condominiali.
Il silenzio della legge, unitamente alla diatriba sulla qualificazione del condominio quale soggetto giuridico, hanno portato notevole confusione in materia.
Ad oggi sono stanzialmente due le teorie contrapposte.
La prima, che ha trovato riscontro anche in alcune pronunce giurisprudenziali, ritiene che la prescrizione dei crediti condominiali è quella quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. che recita:
Si prescrivono in cinque anni:
(…);
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno in termini più brevi;
(…).
Nella sentenza che ha affermato ciò, relativa ad una fattispecie inerente le spese di pulizia delle scale, si è detto che gli oneri per questo tipo di servizio rientrano tra quelli soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., a nulla rilevando che l’amministratore si ponga come una sorta di delegato degli stessi condomini per la riscossione di tali quote, poiché il pagamento delle quote suddette costituisce comunque un vero e proprio debito del singolo condomino nei confronti della collettività di tutti i condomini costituente il condominio che, sebbene privo di personalità giuridica, è comunque abilitato a tutelare i diritti comuni, anche contro la volontà di singoli condomini dissenzienti ma minoritari (così Cass. 28 agosto 2002 n. 12596).
Dall’altro lato una tesi che, facendo leva sull’insussistenza della soggettività giuridica del condominio e sul rapporto di mandato che caratterizza il rapporto amministratore-condomino, sostiene l’inapplicabilità della prescrizione quinquennale ai crediti condominiali (in relazione alle anticipazioni dell’amministratore, in tal senso si veda Cass. 4 ottobre 2005 n. 19348).
Se così fosse, per conoscere il tempo di prescrizione applicabile bisognerebbe fareriferimento ad ogni singola voce che va a comporre la quota che il condomino è tenuto a versare.
In pratica, se Tizio è tenuto a versare € 1000 annuali, sarebbe necessario vedere quanto di quella somma va a coprire il compenso dell’amministratore, quanto la pulizia delle scale, quanto l’energia elettrica e così via.
Fatto ciò e considerando quindi il rapporto diretto tra condomino e fornitoribisognerebbe valutare la prescrizione in relazione ad ogni singolo rapporto giuridico tra il condominio (ossia i condomini) e le ditte fornitrici.
avv. Alessandro Gallucci
http://condominiale.lavorincasa.it/2010/03/prescrizione-dei-crediti-condominiali/
Ciao Dolly, non mi ero accorto della tua precedente rispostaparbleu....! hai trascritto un "poema"....
... e, ove non dovesse provvedere all'attivazione del decreto ingiuntivo, è tenuto al rimborso personale di quanto non recuperato per via giudiziale...!Ciao Dolly, non mi ero accorto della tua precedente risposta
aggiungo che dal 18 giugno 2013 sarà previsto che;
art. 1129 cc
...
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizione per l’attuazione del presente codice.
Egr.Avvocato, sarebbe opportuno che Lei si aggiornasse; infatti qualora l'amministratore non provveda ad attivare il recupero coattivo, mediate decreto ingiuntivo, dopo la terza rata impagata delle quote condiminiali, può essere chiamato lui direttamente in giudizio dai condòmini per il rimborso, agli stessi, di quanto dovuto e non recuperato dai condòmini morosi. Cordialità!Magari poi mettetelo anche alla pubblica gogna....
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