dolly

Membro Senior
Professionista
Era prevista tale norma nella bozza di modifica dell'art 63 delle Disp. di Att. del cc, ma poi nella forma finale, tale procedimento non è stato approvato, infatti vedi la differenza tra quello proposto e quello finale;

PROPOSTO;
Capo II
MODIFICHE AL CAPO I, SEZIONE III,
DELLE DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
Art. 20.
1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni di attuazione del codice civile», e`sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Il rendiconto dell’amministratore deve contenere la descrizione analitica delle spese sostenute e la relativa ripartizione, il quadro delle entrate e delle uscite, il quadro dei debiti e dei crediti con esplicitazione dei fondi particolari.
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione delle spese approvato in via sia consuntiva che preventiva dall’assemblea, l’amministratore puo` ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Il decreto ingiuntivo per la riscossione delle somme dovute da ogni condomino
deve essere promosso entro tre mesi dal giorno in cui il credito e`diventato esigibile.
In caso contrario ne risponde l’amministratore.
....

APPROVATO;
63. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
Ecco, ricordavo anch'io questo...mi sembrava strano ci fosse stata una sentenza in merito e non ne avessimo avuto conoscenza...:)
 

MagoMerlino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Era prevista tale norma nella bozza di modifica dell'art 63 delle Disp. di Att. del cc, ma poi nella forma finale, tale procedimento non è stato approvato, infatti vedi la differenza tra quello proposto e quello finale;
Non mi ero sbagliato nell'aver letto qualcosa in merito...!
E poi dicono che non proteggono i delinquenti...!
Scusa lo sfogo ma il mio amministratore, da oltre 3 anni, non si attiva per il recupero di quasi €. 1.000,00= dovuti da un condòmino moroso, nonostante i "quasi mensili" solleciti che gli faccio. Non più come comportarmi: c'è il rischio che lo denunci per associazione a delinquere (sic!).:disappunto:

Mi sembrava di aver letto qualcosa del genere. Ritenevo (erroneamente) fosse il contenuto di una sentenza. Chiedo venia ai lettori.:occhi_al_cielo:
 

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