In passato mi è capitato di stipulare un contratto di locazione (non un preliminare) in anticipo rispetto alla decorrenza: e si era scritto che il conduttore versava contestualmente la somma X a titolo di caparra, che si tramutava in cauzione a partire dalla decorrenza della locazione. Con RLI abbiamo versato l’imposta di registro calcolata al solito sul 2% del canone annuale.
Avevamo sbagliato?
Assolutamente no. Se nel contratto di locazione la garanzia (che sia un deposito cauzionale o una caparra confirmatoria è irrivelevante) è prestata direttamente dal conduttore (una delle parti), essa non è soggetta ad imposta di registro.
Solo nel caso in cui la garanzia fosse prestata da un soggetto terzo persona fisica estraneo al rapporto locativo (mod RLI: cod. “2” Tipo di garanzie e/o PAC) a favore di una delle parti (conduttore), è prevista l’imposta di registro nella misura dello 0,50% (con minimo di 200 euro) sull’ammontare della garanzia, anche se il contratto venisse assoggettato a cedolare secca: solo se la garanzia è prestata da un’assicurazione o un istituto bancario (mod RLI: cod. “1” Tipo di garanzie e/o PAC), l’imposta di registro sulla garanzia non è dovuta se il locatore ha optato per la cedolare secca.
La questione sarebbe ulteriormente complicata in un contratto assoggettato a regime ordinario IRPEF dalla presenza di più disposizioni negoziali con imposta di registro dovuta sia sulla registrazione del contratto (2%) che sulla garanzia prestata da terzi (0,50%), ma, per non tirarla troppo per le lunghe, rimando alla risoluzione-interpello 272/2008 (non farti fuorviare dall’’affitto dei terreni agricoli”) e dalla circolare 2/2014, par.7.1 (non farti fuorviare dai “trasferimenti immobiliari”) dell’Agenzia delle Entrate: i principi forniti in questi due documenti di prassi valgono anche nell’ipotesi di un contratto di locazione in cui sia prevista la garanzia di soggetti terzi, tant’è vero che sono stati recepiti dal mod. RLI telematico