Cari utenti,
il pozzo luce del mio condominio è condiviso con lo stabile privato adiacente (divisa in 2 l’intera base del cavedio, una metà è nostra, l’altra è sua). Ospita le finestre di 3 condomini e il suo pavimento corrisponde alla volta della mia proprietà sottostante.
Essendo il pozzo luce, come da sentenza di Cassazione n.17556 del 1 ago 2014, “parte comune dell’edificio in condominio”, dovendone rifare la pavimentazione, come ripartire le spese?
E ancora:
l’accesso a tale pozzo luce è possibile attraverso la botola del mio locale sottostante e alle scale amovibili di un condomino e del privato. Non avendo trovato documenti a riguardo, vi chiedo se questi ultimi sono obbligati a mantenere le scale a disposizione. Grazie.
.
il pozzo luce del mio condominio è condiviso con lo stabile privato adiacente (divisa in 2 l’intera base del cavedio, una metà è nostra, l’altra è sua). Ospita le finestre di 3 condomini e il suo pavimento corrisponde alla volta della mia proprietà sottostante.
Essendo il pozzo luce, come da sentenza di Cassazione n.17556 del 1 ago 2014, “parte comune dell’edificio in condominio”, dovendone rifare la pavimentazione, come ripartire le spese?
E ancora:
l’accesso a tale pozzo luce è possibile attraverso la botola del mio locale sottostante e alle scale amovibili di un condomino e del privato. Non avendo trovato documenti a riguardo, vi chiedo se questi ultimi sono obbligati a mantenere le scale a disposizione. Grazie.