Matteo49

Membro Attivo
Proprietario Casa
Cari utenti,

il pozzo luce del mio condominio è condiviso con lo stabile privato adiacente (divisa in 2 l’intera base del cavedio, una metà è nostra, l’altra è sua). Ospita le finestre di 3 condomini e il suo pavimento corrisponde alla volta della mia proprietà sottostante.
Essendo il pozzo luce, come da sentenza di Cassazione n.17556 del 1 ago 2014, “parte comune dell’edificio in condominio”, dovendone rifare la pavimentazione, come ripartire le spese?
E ancora:
l’accesso a tale pozzo luce è possibile attraverso la botola del mio locale sottostante e alle scale amovibili di un condomino e del privato. Non avendo trovato documenti a riguardo, vi chiedo se questi ultimi sono obbligati a mantenere le scale a disposizione. Grazie.
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Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
sembra dal disegno che hai postato che un lato della tua proprietà sia contro terra e che di conseguenza il pavimento della chiostrina di proprietà dell'edificio confinante sia appoggiato al terreno. In caso di rifacimento totale della pavimentazione la spesa verrà ripartita proporzionalmente alle due superfici. La parte destinata al condominio dove tu abiti verrà divisa secondo il principio della terrazza a livello che prevede 1/3 della spesa a carico dei proprietari che non si giovano della copertura e 2/3 a carico di coloro che ne usufruiscono.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Non avendo trovato documenti a riguardo, vi chiedo se questi ultimi sono obbligati a mantenere le scale a disposizione
bisogna vedere cosa è scritto a tale proposito sul regolamento di condominio di ciascun condominio: da come hai posto il quesito potrebbero esserci delle servitù di passaggio negli appartamenti che hanno fuori le scale amovibili.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
E' strano che non ci sia la possibilità di accedere dalle scale condominiali per poter procedere alla pulizia del pavimento, oltre all'esecuzione di interventi di manutenzione, sia dello stesso, che degli impianti sviluppati lungo le pareti oltre al rifacimento degli intonaci e tinteggiature.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
il criterio riguarda le spese di manutenzione inerenti la struttura della terrazza livello (quindi opere murarie); le spese di pulizia dal guano, secondo me, si possono ripartire secondo i millesimi di proprietà tra i condomini del condominio tutto sommato è anche un cortile.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Dal disegno si vedono 2 entrate separate da 2 finestre separate, pertanto salvo altri accordi le spese x la manutenzione e la pulizia è a carico degli utilizzatori, e la ripartizione con l'art. 1123 ultimo comma c.c.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Dal disegno si vedono 2 entrate separate da 2 finestre separate
secondo me il pavimento della chiostrina è in comune tra due condomini: in ciascun condominio c'è un condomino del piano rialzato/primo piano che ha l'obbligo di avere una scala per accedere al pavimento della chiostrina per ogni evenienza: recuperare qualcosa che cade dalle finestra; pulizie periodiche della pavimentazione ecc... ecc... . Certo che ci vorrebbe la conferma del Regolamento di Condominio e degli atti di proprietà degli appartamenti che hanno questa servitù. Visto la difficoltà di accesso non credo che la usino per stendere panni o che ci giochino a pallavolo o alla lippa (nizza a Roma)
 

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