Equitalia s.p.a. è l’agente della riscossione – o “concessionario”- e funge quindi da “intermediario” tra l’ente creditore (stato, regione, comune, INPS, polizia municipale, altro ente pubblico) e il cittadino debitore. La cartella esattoriale è lo strumento operativo primario utilizzato dal concessionario per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, ecc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore, rilevato da un controllo od accertamento dell’amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.
In particolare Equitalia provvede alla riscossione di: tributi, imposte sui redditi, Inps, IVA, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, ICI, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc.
Se non si paga la cartella entro 60giorni dalla sua notifica l’agente della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu’ opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell’auto all’iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all’espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto).
Ovviamente, per importi cospicui, il bene che viene aggredito per primo è la casa.
Equitalia, dunque, iscrive ipoteca legale e, se l'importo da recuperare supera gli 8.000 euro, può "avviare" un pignoramento dell'immobile. Tutto questo, forse già molto chiaro a molti (ma non a tutti), per dire che Equitalia non è padrona di nulla: sarà pure il braccio armato dello Stato, sarà anche intransigente, ma applica la legge.
Evidentemente, come giustamente diceva Salvo, se una banca ha un'iscrizione ipotecaria di primo grado, ha la precedenza. Esistono però alcuni crediti privilegiati (art. 2748 c.c. e soprattutto 2770 c.c. e seguenti) che, appunto, vanno ad avere una priorità anche rispetto al mutuo. In buona sostanza, però, si tratta davvero di poca cosa (non mi dilungo, ma su internet trovate gli articoli del codice citati e potete leggere a cosa si riferisce); solitamente i grossi importi di Equitalia riguardano IRPEF, Inps, IVA, ed altri tributi che non hanno privilegio.
In ogni caso, anche se il debitore ha sempre pagato il mutuo, il creditore con ipoteca di primo grado è obbligato ad intervenire nella procedura esecutiva. Quindi, dopo la vendita, al riparto, in primis verranno pagate le spese vive di giustizia (cancellazione ipoteche e pignoramento, costi per ctu, pubblicità della vendita, custode, ecc.), poi ci saranno gli eventuali e pochi crediti privilegiati, poi la banca e, se ne avanza, Equitalia.
Se si percepisci un reddito da lavoro dipendente o da pensione, Equitalia può pignorare il quinto della busta paga, fino alla completa soddisfazione del suo credito.