hanton21

Membro Assiduo
Equitalia PUO' tutto e soprattutto le pensa tutte e se non le pensa le inventa....nel tuo caso,caro mario, non ne sono sicuro ma potrebbe fare cio' che temi pero' senza superare il termine del 5 percento imposto per legge : dipende molto anche da altri introiti (se ne hai)
 

gcaval

Nuovo Iscritto
Equitalia s.p.a. è l’agente della riscossione – o “concessionario”- e funge quindi da “intermediario” tra l’ente creditore (stato, regione, comune, INPS, polizia municipale, altro ente pubblico) e il cittadino debitore. La cartella esattoriale è lo strumento operativo primario utilizzato dal concessionario per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, ecc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore, rilevato da un controllo od accertamento dell’amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.
In particolare Equitalia provvede alla riscossione di: tributi, imposte sui redditi, Inps, IVA, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, ICI, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc.

Se non si paga la cartella entro 60giorni dalla sua notifica l’agente della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu’ opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell’auto all’iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all’espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto).
Ovviamente, per importi cospicui, il bene che viene aggredito per primo è la casa.

Equitalia, dunque, iscrive ipoteca legale e, se l'importo da recuperare supera gli 8.000 euro, può "avviare" un pignoramento dell'immobile. Tutto questo, forse già molto chiaro a molti (ma non a tutti), per dire che Equitalia non è padrona di nulla: sarà pure il braccio armato dello Stato, sarà anche intransigente, ma applica la legge.

Evidentemente, come giustamente diceva Salvo, se una banca ha un'iscrizione ipotecaria di primo grado, ha la precedenza. Esistono però alcuni crediti privilegiati (art. 2748 c.c. e soprattutto 2770 c.c. e seguenti) che, appunto, vanno ad avere una priorità anche rispetto al mutuo. In buona sostanza, però, si tratta davvero di poca cosa (non mi dilungo, ma su internet trovate gli articoli del codice citati e potete leggere a cosa si riferisce); solitamente i grossi importi di Equitalia riguardano IRPEF, Inps, IVA, ed altri tributi che non hanno privilegio.

In ogni caso, anche se il debitore ha sempre pagato il mutuo, il creditore con ipoteca di primo grado è obbligato ad intervenire nella procedura esecutiva. Quindi, dopo la vendita, al riparto, in primis verranno pagate le spese vive di giustizia (cancellazione ipoteche e pignoramento, costi per ctu, pubblicità della vendita, custode, ecc.), poi ci saranno gli eventuali e pochi crediti privilegiati, poi la banca e, se ne avanza, Equitalia.

Se si percepisci un reddito da lavoro dipendente o da pensione, Equitalia può pignorare il quinto della busta paga, fino alla completa soddisfazione del suo credito.
 

hanton21

Membro Assiduo
gcaval : ok per tutto : descrizione precisa et accurata ...che pero' non risponde alla primitiva domanda :" e' ipotecabile et pignorabile un USUFRUTTO " ?:disappunto::disappunto::disappunto:
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
Hanton sono convinto che anche questa volta mi risponderai con altre domande ma poco importa. Ti chiarisco l'usufrutto è un diritto reale di godimento, ciò detto significa che chi ha l'usufrutto di un immobile lo abita, lo vive lo utilizza ecc. Che ci fa Equitalia con un pignoramento di un diritto reale di godimento, ammesso e non concesso possa farlo, non certo denari contanti per il suo credito ma si pregiudica eventuali altre azioni perseguibili perché per lo stesso credito non puoi esperire 100 azioni di recupero diverse e contemporanee ma una poi se mai successivamente ...................... Io non so se sono stato sufficientemente chiaro ma questa è la realtà.
 

hanton21

Membro Assiduo
per gcaval : ecco ...grazie...era proprio questo che volevo sapere : sapresti indicarmi anche la "misura" ? 5% come per stipendi e pensioni ?
per Salvo :alla mia domanda ed alla tua negazione( in sintesi "che ci fa Equitalia con.....") ha risposto gcaval ....personalmente la pensavo (guarda caso) come te
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
Si :daccordo: ma equitalia come liquidizza questo DIRITTO PIGNORATO, dico diritto non a caso perché il bene é sempre del proprietario che é persona diversa in questo caso??????????????????????????
 

caspita 2001

Nuovo Iscritto
@ hanton, ti giro alcune informazioni.
Il pignoramento colpisce il diritto di proprietà ed i diritti reali su beni immobili, quali l’usufrutto, la nuda proprietà, il diritto del concedente, dell’enfiteuta ed il diritto di superficie; si estende, automaticamente, ai frutti, agli accessori ed alle pertinenze dei beni pignorati. Impignorabili sono i beni del demanio pubblico ed, in generale, i beni immobili destinati a consentire lo svolgimento di una pubblica funzione. Pignorabili per i soli debiti contratti per i bisogni della famiglia, sono i beni costituiti in fondo patrimoniale, se il contratto di costituzione del fondo patrimoniale è stato annotato a margine dell’atto di matrimonio.
Fonte Casi e Soluzioni Salvis Iuribus le soluzioni del diritto


e anche:

L’usufrutto è un bene come un altro, quantificabile in valore e come tale pignorabile in caso di insolvenza debitoria.
Il calcolo avviene sulla base del valore catastale dell’immobile e su tabelle attuariali.
Se parliamo di usufrutto vitalizio, il suo valore si calcola applicando un determinato coefficiente (relativo all’età dell’usufruttuario) – che tiene anche conto del saggio legale d’interesse – al valore catastale aggiornato della piena proprietà del bene.

Ad esempio dato 200.000 Euro il valore della piena proprietà e in 51 gli anni dell’usufruttuario, si ha che:
- l’usufrutto vale: 200.000 x 3% x 23 (coefficente) = 138.000 Euro
- la nuda proprietà vale (specularmente): 62.000 Euro
Fonte www.indebitati.it
 

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