Gianco

Membro Storico
Professionista
Il fabbricato del vicino era di proprietà del condominio. E' stato venduto poco tempo fa per fare i lavori di rifacimento della facciata.
Per cui non sembra che sia per destinazione del padre di famiglia. Difatti non è possibile non rispettare le distanze legali minime: le porte e finestre devono distare almeno m 1,50 salvo regolamenti locali.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Che ognuno, se lecito, possa fare quel che vuole, è vero.
Che una scala fissa in quella posizione sia regolare, lo dovrebbe valutare un tecnico.
La scala fissa deve rispettare la distanza minima prevista nel regolamento edilizio. Pertanto deve distare dal confine almeno m. 1,50, distanza legale. Probabilmente m. 3,50/5,00.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Per cui non sembra che sia per destinazione del padre di famiglia. Difatti non è possibile non rispettare le distanze legali minime: le porte e finestre devono distare almeno m 1,50 salvo regolamenti locali.
Per logica, non puoi usare il "difatti" usando le tue asserzioni iniziali come motivazione (.. del difatti) per escludere la mia ipotesi.
Forse dovresti mootivare meglio la tua affermazione.

Per intanto posto alcune argomentazioni alla mia affermazione.

Dispositivo dell'art. 1062 Codice civile. La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù(1).10 giu 2019

Art. 1062 codice civile - Destinazione del padre di famiglia ...
-
----------------------------
Le servitù che sorgono per destinazione del padre di famiglia sono regolate dagli artt. 1061 e ss. c.c. e si hanno quando risulta che "La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù" (art. 1062, co.1 c.c.).

Inoltre, è previsto che "Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati" (art. 1062, co.2 c.c.).


Fonte: Nascita di un condominio e di una servitù per destinazione del padre di famiglia
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Per logica, non puoi usare il "difatti" usando le tue asserzioni iniziali come motivazione (.. del difatti) per escludere la mia ipotesi.
Forse dovresti mootivare meglio la tua affermazione.
Si da il caso che la recinzione sia stata inserita dopo non per destinazione del padre di famiglia. Quella recinzione sarebbe abusiva, realizzata senza autorizzazione.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Si da il caso che la recinzione sia stata inserita dopo non per destinazione del padre di famiglia. Quella recinzione sarebbe abusiva, realizzata senza autorizzazione.
Questo può essere ... al 50%: potrebbe essere anche stata realizzata al momento della divisione: e non sappiamo se autorizzata o meno.
In ogni caso le finestre, porte, ecc, sembrano rimaste dov'erano. Non parlavi di irregolarità delle vedute?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Questo può essere ... al 50%: potrebbe essere anche stata realizzata al momento della divisione: e non sappiamo se autorizzata o meno.
In ogni caso le finestre, porte, ecc, sembrano rimaste dov'erano. Non parlavi di irregolarità delle vedute?
Lo spazio esterno del vicino è di circa 75-80 cm. di profondità e la mia porta dista dal muretto di confine solo 20-25 cm. sigh!
La recinzione è un abuso assurdo! E la porta, anche esiste da sempre, che dista 20-25 cm non rispetta la veduta laterale di 75 cm. Evidentemente quella recinzione è stata realizzata senza tenere conto delle normative. Si parla di uno stato esistente "per destinazione del padre di famiglia" quando la situazione esisteva sin dall'origine. In questo caso la recinzione è stata realizzata forse dal vecchio proprietario commettendo un evidente abuso edilizio. Una condotta idrica distante meno di un metro dal confine, se realizzata dal costruttore, ricade nella norma menzionata. Viceversa se uno la realizza a distanza inferiore e quando il confinante se ne accorge, la deve spostare per rispettare la legge ovvero concorda con il vicino che lo deve appositamente autorizzare.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi spiace dirti che continuo ad avere qualche riserva: quanto mi dici è certamente vero in fase di progetto e costruzione.
Ma purtroppo ho assistito a casi reali dove pur contestando ad es. la realizzazione di una scala esterna addossata al muro di confine, portati in giudiizio, sia CTU che giudice non hanno ritenuta la realizzazione irregorale: ed all'epoca ho pure letto che anche se il pianerottolo intermedio tra le due rampe permetteva di "inspicere" nel nostro fondo, è venuta fuori una sentenza che esclude dai termini le scale che sono appunto usate solo per il transito. Per non citare altri punti abbastanza similari dove il muro di cinta posto sul confine, lasciava intatte le servitu creatasi ante divisione dei lotti.

Fammi capire una cosa: ammesso che la recinzione sia stata abusiva, se non la facevano, la posizione delle vedute rimaneva esattamente dove sono ora; e con ciò faccio fatica a pensare che ciò fosse di ostacolo al frazionamento e successiva vendita del corpo adiacente.

Lo dico non solo per me: non essendo sul posto e non conoscendo il pregresso, la nostra @Antonella.A sarebbe bene non partisse lancia in resta e consultasse anche un tecnico del posto che possa verificare storia e situazione.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Fammi capire una cosa: ammesso che la recinzione sia stata abusiva, se non la facevano, la posizione delle vedute rimaneva esattamente dove sono ora; e con ciò faccio fatica a pensare che ciò fosse di ostacolo al frazionamento e successiva vendita del corpo adiacente.
Se la recinzione fosse stata di quelle amovibili per separare due zone dello stesso cortile, non avrebbe dovuto rispettare alcuna regola. Nel caso in esame, essendo una linea di confine il c.c. impone una distanza minima dalla parete finestrata di m 1,50, salvo regolamenti locali, che generalmente portano tale distanza di rispetto ad almeno m 3,50, 5,00.
Per quanto attiene la veduta laterale, in assenza di muro di confine, la parte esterna dell'infisso deve distare almeno m 0,75. In presenza di muro si può anche addossare, venendo meno la veduta laterale.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi sembra tu ripeta sempre la medesima storia, ma non hai risposto a quanto chiedevo. Lo dico in modo più diretto. Se invece del muro di cinta, al momento della vendita della parte di condominio, avessero tracciato il confine con una riga di vernice per terra, le vedute sarebbero rimaste dov’erano. Diventavano magicamente irregolari?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
il muro di cinta posto sul confine, lasciava intatte le servitu creatasi ante divisione dei lotti.
Occorre vedere il caso specifico, perché si può ovviare alla distanza illegale dell'infisso, solo se il vano gode di un altro che rispetta le distanze legali. Altrimenti il vano viene declassato in locale di sgombero.
Fammi capire una cosa: ammesso che la recinzione sia stata abusiva, se non la facevano, la posizione delle vedute rimaneva esattamente dove sono ora; e con ciò faccio fatica a pensare che ciò fosse di ostacolo al frazionamento e successiva vendita del corpo adiacente.
La recinzione, se autorizzata, deve rispettare le distanze imposte dal regolamento edilizio comunale. In alternativa la linea di confine può essere ubicata come si vuole, rispettando le distanze previste dal codice civile.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto