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Non direi,
Beh insomma, uno che ti deve rilasciare le conformità (che poi portano all’Agibilità), avrebbe pure il diritto di sapere come si è arrivati alla Agibilità senza il suo intervento, ti pare?Quell'idraulico non poteva vantare "diritti" e nemmeno comprendo il perché della curiosità.
Mi spiego lavoro fatto per più di 2/3 dal primo idraulico (senza ancora esser pagato).Non vedo per qual motivo.
Sapere se, come o chi abbia "certificato" è ininfluente ai fini della controversia sul pagamento del suo lavoro.
Per quello gli basta il contratto che si sarà fatto firmare.
lavoro fatto per più di 2/3 dal primo idraulico
Quanto meno si da una parte, sfido chiunque fare un lavoro completo ed essere pagato solo dopo. Purtroppo anch’io non ho trovato persone che mi hanno sempre pagato tutto anche con documenti alla mano.Il lavoro si finisce e si certifica, se si vuole essre pagati
Altro caso. capitato ad un mio parente.
Lavoro completato, a detta dell'idraulico: richiesta la certificazione questo la nega.
Secondo te il committente paga sereno?
Quando capitano queste situazioni, bisogna sentire le due campane e poi verificare anche la realtà
È libero di certificare ma se sarebbe anche dovere pagare, mentre per l’italiano: pagare e morire è uguale. E ci si difende come si può !Ma chi ha commissionato il lavoro è libero di far certificare a chi vuole (se lo trova) ...mentre a chi ha iniziato i lavori non serve fare la "certificazione" per pretendere gli sia saldata la parte di lavoro fatta.
Anche venisse a sapere chi ha completato e certificato non avrebbe modo ne di contestare il loro intervento ne rivalersi verso di questi.
Fai una richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 .....il resto sotto il punto di vista legislativo e procedurale è quella che ti ha indicato Gianco....no fa una piegahttp://www.dirittierisposte.it/Sche..._atti_modalita_e_procedure_id1159737_art.aspx
In questo sito ho trovato:
La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). I soggetti controinteressati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine ed accertata la ricezione della comunicazione, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta di accesso.
Gratis per sempre!