Figuriamoci. Io frequento questo forum con spirito critico, per approfondire le mie conoscenze. Mica per avere ragione. Comunque sei in errore, e stai continuando a dare informazioni errate. E questo in un forum è spiacevole.
Ti indico un link di un notaio, specifico e molto chiaro, relativamente alle questioni legate alla plusvalenza immobiliare. Purtroppo
il tuo errore è confondere la plusvalenza con le agevolazioni prima casa. Non c'entrano nulla. La plusvalenza nella vendita prima dei 5 anni ha le sue regole, assolutamente indipendenti dall'esistenza o meno di benefici prima casa.
ecco il link:
http://www.notaio-princivalle.it/8-Normativa/2007%20-%20Plusvalenze%20immobiliari.pdf
oltretutto l'iniziatore del presente quesito vuole sapere una cosa molto semplice: se con le bollette enel si può dimostrare il domicilio, o meglio " di aver adibito l'immobile ad abitazione principale " anche senza il trasferimento di residenza. Io credo che teoricamente sia possibile, ma dovrebbero essere evidenti i consumi di luce e gas. In modo da poter sostenere che, pur non avendo trasferito la residenza, il soggetto ha adibito in modo certo ed inconfutabile l'immobile a propria abitazione principale. Ma la questione, come spesso accade nei quesiti fiscali quando si entra nei casi " eccezionali " non è di facile risposta e si presta a diverse interpretazioni.
Ciao
Nel link da te citato vi è riportata la segunte dicitura:
A) - PLUSVALENZE SOGGETTE A TASSAZIONE:
Devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni:
1) - plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione;
2) - gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni;
3) - non deve trattarsi di fabbricato abitativo adibito dal cedente, per la maggior parte
del periodo di possesso, ad abitazione principale propria o dei propri familiari.
Dimmi dovè la differenza tra quello che ho scritto e quello che è riportato nel link da te indicato ?
1.1. Cessioni di immobili acquistati da non più di cinque anni
Se l'immobile per la maggior parte del periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e la vendita è stato adibito ad abitazione principale del cedente o di un suo familiare viene meno la presunzione di cessione posta in essere per finalità speculativa.
Pertanto la cessione non realizza plusvalenza tassabile a sensi dell'art. 67, comma primo, lett. b) del T.u.i.r.
L'unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere classificata nella categoria catastale A, non assumendo alcun rilievo l'utilizzazione di fatto diversa dalla classificazione catastale.
Pertanto e per tale finalità l'unità immobiliare, oggetto di nuova costruzione o di ristrutturazione, può essere considerata idonea all'uso abitativo soltanto a decorrere dalla data di iscrizione nel catasto dei fabbricati.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, tenuto presente che la dimora abituale in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici deve essere provata sulla base di circostanze oggettive, quali, per es., l'intestazione delle utenze, l'effettivo utilizzo dei servizi connessi, le risultanze della corrispondenza.
(Cfr. Risoluzione 21 maggio 2007 n. 105/E - Risoluzione 30 maggio 2008 n. 218/E)
Questo è un link aggiornato alle leggi vigenti, se ti va leggilo.
http://www.notaioricciardi.it/UFFIC...OBILIARI TASSAZIONE SOSTITUTIVA (Trabace).pdf