Per Marisa 51...
Quanto ho scritto nella precedente è "vero":
il Dl 231/2007 art. 49 comma 15:
Dal 29 aprile 2008, con l’entrata in vigore del Dlgs 231/2007 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE e della Direttiva 2006/70/CE), il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500,00 a 5mila euro. La nuova soglia è rimasta in vigore per poco più di un anno, fino a quando il Dl 112/2008 ha ripristinato il limite di 12.500.00 euro.
Negli ultimi due anni il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti. A partire dal 31 maggio 2010, il Dl 78/2010 ha riportato il valore a 5mila, cifra che è stata, poi, ridotta a 2.500,00 dal Dl 138/2011.
In ultimo, come già anticipato, il Dl 201/2011 ha indicato in mille euro il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011.
RIFERIMENTO NORMATIVO
PERIODO DI VALIDITÀ
VARIAZIONE LIMITE (in Euro)
Articolo 12, Dl 201/2011 dal 06.12.2011 da 2.500,00 a 1.000,00
Norma in vigore dal 6 dicembre 2011
La nuova formulazione dell’articolo 49, comma 1, del Dlgs 231/2007, a seguito delle modifiche introdotte dall’ articolo 12 del Dl 201/2011, dispone che: “
è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille”.
Sono escluse le operazioni di versamento/prelievo fatti allo sportello, quindi non ci sono limiti di importo....!!!!!
Per gli assegni «a me medesimo» il limite non è significativo in quanto non possono comunque essere girati da terzi, ma solo incassati dal traente. Gli assegni circolari potranno essere richiesti senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a mille euro. I libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a mille euro debbono essere estinti dal portatore stesso, oppure ridotti sotto soglia entro il 31 marzo.
Il ministero ribadisce che la limitazione non riguarda prelievi e versamenti di contante da conti correnti o libretti nominativi.
di Ranieri Razzante - Il Sole 24 Ore - leggi su
http://24o.it/nuvCp
Saluti.
F. lanati