michele1975l

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Se si fosse fatto l’abuso su immobile ante 67 ma senza progetto comunale e senza variazione catastale (come invece tu affermi esserci stata nel 94) non potrebbe essere contestato alcun abuso edilizio in quanto mancherebbero gli atti per dimostrarlo, a meno che non esistano poi foto che possano attestare ciò e che mi sembra esistano pure da ciò che scrivi
Buongiorno.
Una informazione per favore.
L'immobile è stato accatastato al catasto , ma di tutto ciò in Comune non risulta nulla ed è ancora registrato come rurale (non riesco a capire come sia possibile visto che da sempre pago l'IMU come seconda casa).
Mi è sorto un dubbio, cosa fa fede in caso di vendita? La registrazione al catasto e quindi posso venderlo come abitazione civile, oppure fa fede ciò che è indicato in Comune e quindi messo in vendita come stsbile rurale?
Grazie e saluti.
 

Gianco

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Per stipulare l'atto occorre rispettare due condizioni: l'immobile come esiste deve risultare nella planimetria catastale e deve corrispondere anche nel progetto risultante all'ufficio tecnico comunale. In comune potrebbe non risultare solo se fosse stato edificato prima della L.765/1967. Se ci fossero differenze rispetto a quello presente in comune occorrerà presentare un'accertamento di conformità per eliminare la parte non sanabile e regolarizzare quella ammessa.
 

griz

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Buongiorno.
Una informazione per favore.
L'immobile è stato accatastato al catasto , ma di tutto ciò in Comune non risulta nulla ed è ancora registrato come rurale (non riesco a capire come sia possibile visto che da sempre pago l'IMU come seconda casa).
Mi è sorto un dubbio, cosa fa fede in caso di vendita? La registrazione al catasto e quindi posso venderlo come abitazione civile, oppure fa fede ciò che è indicato in Comune e quindi messo in vendita come stsbile rurale?
Grazie e saluti.
è una storia abbastanza comune in questi casi: fabbricato costruito come rurale, censito d'ufficio al catasto dei Terreni come fabb rurale, usato poi come abitazione, censito in adempimento alle norme al Catasto dei Fabbricati come fabbricato di abitazione (A/x), il comune non ha nulla in merito all'edificazione in quanto un tempo si costruiva senza comunicare nulla. Paghi IMU e tase varie come A/x perchè ai fini fiscali fa fede quello che c'è al Catasto. Esistono costruzioni parzialmente o completamente abusive però censite sulle quali i proprietari pagano le tasse per lo stato censito anche se non a norma, la tua non è tra queste ma il concetto è questo: un tempo nessuno verificave la corrispondenza tra quanto progettato, costruito e censito al Catasto, da qui la necessità di una norma come l'attuale che prevede la conformità, esistono casi come il tuo che si risolveranno quando qualcuno, da oggi in avanti, deciderà di ristrutturare
Oggi per vendere dichiari che l'immobile è edificato "ante 1967" che non risultano pratiche edilizie e vale la conformità catastale in quanto è l'unica riscontrabile
 
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Gianco

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L'importante è che non siano stati depositati all'ufficio tecnico del comune progetti che rappresentano l'immobile differentemente da quello risultante nella planimetria e/o da quello reale.
 

Daniele 78

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L'importante è che non siano stati depositati all'ufficio tecnico del comune progetti che rappresentano l'immobile differentemente da quello risultante nella planimetria e/o da quello reale.
Ed infatti accade e mi è capitato che ,quando la costruzione ante 67, ha in Comune un progetto originario che è difforme dallo stato di fatto sorgono tutti i problemi riscontrati qui.

Meglio che non esista nulla in Comune così il Catasto può far fede, ovviamente deve corrispondere allo stato di fatto!
 

griz

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il postante dice dal primo post che in comune non risulta nulla, il suo problema, essendo ignorante sull'argomento, è la necessaria conformità urbanistica e catastale dell'esistente: non esistendo nulla agli atti comunali, la conformità da dichiarare si limiterà alle planimetrie catastali, che a quanto pare corrispondono a quanto esistente
 

Gianco

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Professionista
E' meglio rimarcarlo, il postante potrebbe essere un non addetto ai lavori. Pertanto è bene fargli notare queste differenze essenziali. Una verifica in più gli può evitare grosse rogne: l'atto potrebbe essere nullo.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Questo rimarcare le differenze che si possono aver tra un edificio ante 67 senza nulla in Comune e lo stesso con un disegno non corrispondente allo stato di fatto serve per evitare appunto di vedersi nullo un atto con richiesta danni dalla parte acquirente.

E chi non è del mestiere deve ben comprender queste differenze onde evitare confusioni e trovarsi poi a sborsare le penali che gli chiederà l’altro per il tramite di un avvocato.
 

domenico10

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purtroppo, sig michele, la ristrutturazione avvenuta nel 1984, ti obbliga a dichiarare nel rogito gli estremi dei titoli edilizi che hanno consentito la ristrutturazione. in mancanza di questa, si potrebbe tentare ( naturalmente prima del rogito), il cosidetto art.36 dpr 380/01, che in gergo tecnico si chiama accertamento di conformita edilizio-urbanistica. trattasi in sostanza di uno studio preliminare seguito da progetto, in cui si accerta ora per allora che l'intervento di ristrutturazione possiede la cosidetta doppia conformita. cioè la conformita doveva esserci sia al momento della esecuzione dei lavori sia al momento del deposito della pratica art 36/dpr 380 ex art 13 legge 47/85. questa è l'unica via. il fatto che il fabbricato sia stato costruito prima del 09.1967, sarebbe stato utile se n avesse fatto in seguito al 09.1967 nessuna ristrutturazione, se lo stesso fosse in centro storico il notaio ti chiederebbe anche la conformita prima del 1942.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Se la ristrutturazione si è limitata a ripristinare gli intonaci, gli infissi, rifare glòi impianti senza alterare le murature ed i volumi, lasciandolo invariato e corrispondente alla planimetria catastale, il postante non deve fare nulla.
 

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