I tempi e i costi non li conosco, in quanto non sono un avvocato e il tutto dipende anche dal Giudice, ma per la revoca di un amministratore da parte dell'Autorità giudiziale occorrono gravi motivi, quali:
L’amministratore può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condòmino, nei seguenti casi:
1) se non ha provveduto alla convocazione dell’assemblea per informarla di un’azione giudiziaria esorbitante dalle sue attribuzioni (art. 1131, ult. co., c.c.);
2) se non rende il conto della sua gestione per due anni (art. 1129, 3° co., c.c.);
3) se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità (art. 1129, 3° co., c.c.). Quest’ultima ipotesi si verifica, ad esempio, nel caso di mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti per i dipendenti del condominio (es. portiere), di presentazione di rendiconti incompleti o falsati, di stipulazione di contratti, per conto del condominio, in conflitto di interessi.