wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti. L'immobile di Tizio è anteposto al corpo di un condominio, cui è solidale. Per la quasi totalità della sua estensione l'immobile, che è dotato di due tetti estranei al condominio, non ricade sotto il tetto del condominio, con il quale non condivide né il portone né le mura esterne. Dico "per la quasi totalità della sua estensione", perché, secondo l'amministratore del condominio (che da alcuni anni invia a Tizio le convocazioni per le assemblee ed i verbali), una piccola porzione dell'immobile, quella più "profonda", ricade sotto il tetto del condominio. Ora, supponiamo che questa pretesa sia fondata:
1. Il condominio è in procinto di disporre il rifacimento delle facciate e dei balconi. Tizio, il cui immobile noncondivide nessuna delle facciate del condominio essendo anteposto al corpo del condominio, è costretto a partecipare alle spese per tale rifacimento? Oppure potrebbe pretendere che l'unico effetto della verificata esistenza di una porzione del suo immobile collocata sotto il tetto condominiale sia la partecipazione alle spese per la manutenzione di quest'ultimo (il tetto condominiale)?
2. Esiste una struttura ad arco che, anteposta al corpo del condominio e non coperta dal tetto condomoniale, sovrasta l'ingresso all'immobile. La manutenzione di questa struttura è questione estranea al condominio?

In generale vi sto chiedendo come circoscrivere (alla manutenzione del tetto ed, eventualmente in seguito ad un accordo, a quella dell'arco di cui al punto 2.), nella individuazione delle parti comuni tra il condominio e l'immobile di Tizio, la pretesa dell'amministratore, non avendo Tizio intenzione di contribuire alla totalità delle spese condominiale.
Mille grazie a chi vorrà rispondere!
 

condobip

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Ma Tizio ha dei millesimi di sua proprietà nel vostro condominio?
Comunque ritengo che senza vedere di persona come è costituito questo complesso sarà molto difficile dare una risposta soddisfacente, a parte l'arco che potrebbe essere in comproprietà e/o eventuale piazzale (se c'è)
 

wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ma Tizio ha dei millesimi di sua proprietà nel vostro condominio?
Comunque ritengo che senza vedere di persona come è costituito questo complesso sarà molto difficile dare una risposta soddisfacente, a parte l'arco che potrebbe essere in comproprietà e/o eventuale piazzale (se c'è)

Tizio sarei io:). A parte questo, le tabelle millesimali del condominio (la cui sagoma esterna non è comune alla sagoma esterna dell'immobile di Tizio, essendo quest'ultimo anteposto al condominio) non annoverano Tizio (che lo sa perché l'amministratore del condominio continua ad inviargli i verbali delle assemblee). Quanto al piazzale/cortile, c'è, ma è parte comune tra i proprietari (nessuno dei quali incluso delle tabelle millesimali del condominio) degli immobili l'accesso ai quali esige il passaggio attraverso il piazzale. Sembrerebbe allora trattarsi di un rapporto tra due condomini. Tieni presente che si tratta di immobili con più di un secolo di vita, e che l'immobile di Tizio è il risultato della aggiunta di un corpo (quello più esterno) ad un corpo (includente l'arco di cui ti ho detto) la cui sagoma è anteposta a quella della struttura che sto chiamando "condominio).
Ma a parte questo (e credo che ho già discusso brevemente con te questa estate), la domanda che ti/vi pongo è la seguente: supponiamo che venisse accertato che una porzione dell'immobile di Tizio (il quale immobile, quanto alla sua sagoma esterna, è anteposto al condominio e non ha strutture in comune con esso [tralasciando la possibilità che lo sia l'arco]) ricade sotto il tetto del condominio. Tizio può pretendere che la sua partecipazione alle spese condominiali si limiti alla manutenzione del tetto e non anche alla manutenzione della facciata esterna? E' possibile cioè individuare esclusivamente il tetto (arco a parte, che è questione distinta) come "parte in comune", in modo da ricavare una ripartizione delle spese analoga a quella esistente per le "scale" interne ai condomini (il condomino della "scala A" può non essere coinvolto nelle spese di determinate strutture che riguardano la "scala B")? Oppure l'esistenza di una porzione dell'immobile ricadente sotto la sagoma del tetto condominiale implica tout court la partecipazione alle spese di manutenzione delle facciata esterna (e dei balconi)? Una simile ripartizione la vedo come assurda, visto che:
1. la sagoma esterna dell'immobile di Tizio non ha parti in comune con la sagoma del condominio.
2. l'ingresso dell'immobile di Tizio non è quello del condominio.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Tizio sarei io:). A parte questo, le tabelle millesimali del condominio (la cui sagoma esterna non è comune alla sagoma esterna dell'immobile di Tizio, essendo quest'ultimo anteposto al condominio) non annoverano Tizio (che lo sa perché l'amministratore del condominio continua ad inviargli i verbali delle assemblee). ....
1. la sagoma esterna dell'immobile di Tizio non ha parti in comune con la sagoma del condominio.
Secondo il mio parere se non possiedi millesimi in quel condominio non devi nulla ne per il tetto ne per le facciate, comunque ti consiglierei di sentire un tecnico abilitato, magari d'accordo con il condominio in questione, così da chiarire una volta per tutte le varie competenze.
Ripeto, bisogna vedere e valutare da persona competente (un tecnico abilitato), un Forum, secondo me può suggerire cosa fare, ma da questo a risolvere la questione c'è molta strada da compiere.
 

ergobbo

Membro Attivo
le tabelle millesimali del condominio [...]non annoverano Tizio.

Quindi Tizio non partecipa alle assemblee e non paga.

Quanto al piazzale/cortile, c'è, ma è parte comune tra i proprietari (nessuno dei quali incluso delle tabelle millesimali del condominio) degli immobili l'accesso ai quali esige il passaggio attraverso il piazzale.

E questi dovranno vedersela per il cortile e l'arco.


Tizio può pretendere che la sua partecipazione alle spese condominiali si limiti alla manutenzione del tetto e non anche alla manutenzione della facciata esterna?

Può. E può anche pretendere di pagare solo per quello di cui risulta condomino nelle tabelle millesimali, ossia niente.
Se poi le tabelle saranno modificate, se ne riparlerà.

Oppure l'esistenza di una porzione dell'immobile ricadente sotto la sagoma del tetto condominiale implica tout court la partecipazione alle spese di manutenzione delle facciata esterna (e dei balconi)?

Ma quando mai?!? E' come dire che siccome abbiamo in comune un edificio in città, allora dobbiamo dividere anche le spese delle rispettive case al mare...
 

wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quindi Tizio non partecipa alle assemblee e non paga.



E questi dovranno vedersela per il cortile e l'arco.




Può. E può anche pretendere di pagare solo per quello di cui risulta condomino nelle tabelle millesimali, ossia niente.
Se poi le tabelle saranno modificate, se ne riparlerà.



Ma quando mai?!? E' come dire che siccome abbiamo in comune un edificio in città, allora dobbiamo dividere anche le spese delle rispettive case al mare...

Domanda. Una eventuale modifica, in seguito all'accertamento della sussistenza dei presupposti, delle tabelle millesimali avrebbe effetti retroattivi nel tempo? Per il resto mi pare che mi hai confermato questo: il fatto che l'immobile di Tizio abbia una porzione ricadente sotto la sagoma di un condominio non implica l'obbligo per Tizio di partecipare alle spese per la manutenzione della facciata esterna del condominio
 

condobip

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Domanda. Una eventuale modifica, in seguito all'accertamento della sussistenza dei presupposti, delle tabelle millesimali avrebbe effetti retroattivi nel tempo?
Sicuramente NO, le tabelle non sono retroattive ma valgono solo dal momento in cui sono state approvate e/o modificate.
 

wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sicuramente NO, le tabelle non sono retroattive ma valgono solo dal momento in cui sono state approvate e/o modificate.

Mille grazie per la risposta.
Circa la risposta fornitami da ergobbo (secondo la quale il fatto che una porzione di un immobile ricada sotto la sagoma di un condominio non implica automaticamente l'obbligo per il proprietario del medesimo di partecipare alle spese per la manutenzione della facciata condominiale), sei in grado di confermarmi che il criterio desumibile dal terzo comma del fondamentale art. 1127 cc. ("[...]. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità") si applica anche al caso suddetto?
Cioè, tra le "opere" di un edificio le quali siano destinate a servire una parte dell'intero fabbricato possono essere incluse anche le "facciate" di cui parla l'art. 1117 c.c. recentemente modificato dalla riforma del diritto condominiale (il quale articolo stabilisce le parti comuni)? Cioè, il fondamento della risposta datami da ergobbo (lo domando anche a lui) è rappresentato esattamente dalla inclusione delle "facciate" tra le "opere" assoggettabili al criterio di ripartizione delle spese desumibile dal terzo comma dell'art. 1127 c.c.?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Le facciate in uno stabile normalmente sono quattro, partendo da questo presupposto, se tu non hai nessuna proprietà, quindi millesimi, all'interno di questo perimetro, le facciate non possono essere comuni anche a te.
 

ergobbo

Membro Attivo
Guarda wmar che la tua situazione è di una semplicità estrema:

NON rientri nella tabella millesimale della proprietà generale, quindi NON paghi. Punto!
Come funziona? Quella tabella deve essere allegata al regolamento di condominio, che si presume escluda il tuo immobile dalla comunione delle parti comuni.
L'art. 1117 da solo un elenco "generale" delle parti comuni e specifica che esse devono essere considerate tali salvo che "il contrario non risulti da un titolo". Quel titolo, nel tuo caso, è appunto il regolamento di condominio.
Questo a prescindere dalla posizione dei locali: se non sei proprietario, non paghi.

Il ricorso ai commi dell'altro articolo (che è il 1123 e non il 1127...) può rafforzare il concetto di cui sopra, ma a mio avviso rischia di creare più confusione di quella attuale. Nel tuo caso, infatti, non si tratta di definire il beneficio tratto da una cosa comune, ma dell'assenza stessa della comunione del bene! Se mi siedo sotto l'ombra di un albero, non divendo comproprietario della pianta.
 

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