Guarda wmar che la tua situazione è di una semplicità estrema:
NON rientri nella tabella millesimale della proprietà generale, quindi NON paghi. Punto!
Come funziona? Quella tabella deve essere allegata al regolamento di condominio, che si presume escluda il tuo immobile dalla comunione delle parti comuni.
L'art. 1117 da solo un elenco "generale" delle parti comuni e specifica che esse devono essere considerate tali salvo che "il contrario non risulti da un titolo". Quel titolo, nel tuo caso, è appunto il regolamento di condominio.
Questo a prescindere dalla posizione dei locali: se non sei proprietario, non paghi.
Il ricorso ai commi dell'altro articolo (che è il 1123 e non il 1127...) può rafforzare il concetto di cui sopra, ma a mio avviso rischia di creare più confusione di quella attuale. Nel tuo caso, infatti, non si tratta di definire il beneficio tratto da una cosa comune, ma dell'assenza stessa della comunione del bene! Se mi siedo sotto l'ombra di un albero, non divendo comproprietario della pianta.
Innanzitutto voglio ringraziare te e condobip per i vostri interventi. Detto questo, il problema che mi pongo è il seguente. Il fatto che Tizio, che non è incluso nelle tabelle millesimali di proprietà, non debba pagare è scontato. Ma si aprono due questioni, la prima delle quali riguarda, potremmo dire, la faccenda dell'albero e della pianta:
1. se un immobile ha una porzione che ricade sotto la sagoma dell'edificio di un condominio, automaticamente esiste una parte in comune (per esempio il tetto)? Oppure è possibile che esiste sì un porzione dell'immobile ricadente sotto la sagoma condominiale, ma non esiste una parte comune (ovvero, l'immobile non ha nessuna parte in comune con l'edificio condominiale) e dunque Tizio, in seguito all'accertamento della esistenza di siffatta porzione, non deve essere incluso nelle tabelle millesimali?
Per esempio, potrebbe darsi il caso empirico che la porzione in questione dell'immobile sia "coperta" dalle sovrastanti fondazioni dell'edificio condominiale (e allora si potrebbe dire [ma non necessariamente] che l'immobile di Tizio si avvale delle fondazioni dell'edificio, le quali, secondo un orientamento giurisprudenziale, sono di proprietà condominiale). Oppure potrebbe darsi il caso che la struttura che "copre" la porzione in questione dell'immobile sia incorporata essa stessa nella fondazione e dunque sia situata tra il suolo su cui poggia la fondazione dell'edificio condominiale e il "primo piano" dell'edificio condominiale (e qualcuno potrebbe dire che l'immobile di Tizio ha in comune, relativamente a quella porzione, il tetto (nonché le fondazioni) con l'edificio condominiale).
2. supponiamo che l'accertamento della esistenza di una porzione dell'immobile di Tizio la quale ricada sotto la sagoma del condominio, implichi l'accertamento della esistenza di un parte comune e dunque l'inclusione di Tizio nelle tabelle millesimali. E' possibile (cioè logicamente coerente con la disciplina emanata dal codice civile) che, in siffatta condizione, l'unica parte in comune tra l'edificio condominiale e l'immobile di Tizio sia (per esempio) il tetto (nonché le fondazioni) e non anche l'insieme delle "facciate"?
Spero di essere riuscito a rappresentarti il problema che mi sono posto, indipendentemente dal fatto che Tizio al momento non è incluso nelle tabelle millesimali e dunque non deve pagare alcunché. Vorrei riuscire a capire quali effetti possono essere prodotti dall'accertamento dell'esistenza di quella porzione (ricadente sotto la sagoma dell'edificio condominiale).