Dimaraz

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non è esattamente la stessa cosa. In questo caso il postante crea una unità immobiliare con ingresso indipendente

A maggior ragione nessuno potrà nemmeno rivendicare che ci sarà un maggior uso dell'androne senza contemporanea ulteriore partecipazione alla spesa.

Il "valore millesimale" è proporzionale al valore "di superficie"...se sommi le 2 unità ottieni la stessa misura dell'originario intero ...ergo nessun aumento di valore tale da determinare un obbligo al rifacimento delle tabelle.
Rileggi cosa prevede la norma di Legge che impone la revisione solo al mutamento di almeno 1/5 (20%) del valore dell'unità privata.
 

Dimaraz

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ma se persino se vuole mettere dei panelli solari pertanto risparmio energetico ecc. devo chiedere il permesso e fare in modo che anche altri condomini possono fare la stessa cosa altrimenti non è consentito.
il codice a tal proposito dei pannelli solari afferma
" Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne da comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136,adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita', della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di .........
"

in tutto quanto viene indicato dalla norma afferente l'installazione dei pannelli, NON si dice che l'assemblea deve autorizzarne l'istallazione...... leggi "L'assemblea può prescrivere"
forse sarebbe meglio che tu ti documenti e prendi visione delle norme in materia !!!

Anche questa affermazione denota il difetto di comprensione di quanto esposto da @chiacchia e dal complesso normativo ,giurisprudenziale e relative deduzioni logiche

Aldilà del "modus" espositivo il concetto è incontrovertibile:
1-chi intende utilizzare una parte comune indivisa per "beneficio" esclusivo "deve" chiedere parere preventivo presentando dettagliata progettazione
2-l'assemblea potrà porre divieto non solo per motivi di carattere tecnico (sicurezza etc.) ma anche qualora tali "modificazioni" alterino il rapporto di uso anche solo potenziale delle parti comuni indivise quantomeno per la parte eccedente la quota "personale"

Traduco per chi prende fischi per fiaschi:


Il condomino che intende utilizzare il tetto per un proprio impianto ad uso personale lo potrà fare solo per una parte proporzionale alla sua quota.
Se occupa tutta la falda "favorevole" un qualsiasi altro proprietario o il Condominio intero potrà costringerlo a ridurre l'impianto.

E suoniamo pure un campanellino
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 29.11.2017, n. 28628


per chi si pregia di conoscere la Giurisprudenza...senza però citarla.
 
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Dimaraz

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Il sarcasmo è la tipica ulrima reazione di chi non è in grado di ribattere nello specifico dell'argomento.

Nulla di nuovo.
 

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