giraffa

Nuovo Iscritto
Buongiorno,
vorrei un consiglio.
Abbiamo da poco acquistato casa in un palazzo il cui atrio condominiale ha due portoni, il portone vero e proprio e poi un' altra porta che da su quello che era il vecchio lavatoio comune, dove anticamente i vari condomini (meglio condomine [:D]) andavano a lavare i panni.
Questa porta è sempre chiusa e noi non abbiamo le chiavi e quando ho fatto domande un altro condomino mi ha risposto che tale zona condominiale è chiusa, che le chiavi le ha solo il condomino il cui giardino confina con tale parte(non so se altri condomini hanno queste chiavi).
Noi siamo appena arrivati, come ho già detto, ma vorremmo far chiarezza. Non mi pare normale che non abbiamo le chiavi di una parte condominiale e che l'accesso a tale parte ci sia di fatto impedito.
Il condomino che si è tanto speso nel giustificare questa situazione ha anche detto che chi detiene le chiavi manutiene a sue spese tale parte condominiale. Una sua scelta...
Noi siamo intenzionati a far valere i nostri diritti su tale proprietà comune e quindi chiederemo all'amministratore che ci vengano date le chiavi di tale porta.
Poichè vorremmo anche metterci al riparo dall'eventualità che in futuro il condomino "possessore" avanzi richieste di un possibile usucapione, che azioni di interruzione dobbiamo fare?
La richiesta delle chiavi può essere sufficiente a tal fine? Possono rifiutarcele? In tal caso come coinvolgere l'amministratore?

Grazie.
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
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Professionista
Ciao,

L’art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto e che possa, a tale fine, apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Innanzitutto, se c'è un regolamento di condominio, guarda cosa dice in proposito, se nulla dispone, invia una Raccomandata A/R all'amministratore nel quale richiedi spiegazioni sull'uso esclusivo del lavatoio da parte di un solo condomino e di conseguenza di fornire a tutti i condomini le chiavi.
Per l'usucapione, so che ci vogliono almeno 20 anni di possesso e se ancora non sono trascorsi, potresti bloccare il tutto con la raccomandata di richiesta delle chiavi vantano i tuoi diritti di condomino sulla cosa comune.

Comunque essendo nuovo, oltre alla raccomandata, cerca una linea morbida onde evitare contrasti con i nuovi vicini.

Spero di esserti stata utile.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Per l'usucapione, so che ci vogliono almeno 20 anni di possesso e se ancora non sono trascorsi, potresti bloccare il tutto con la raccomandata di richiesta delle chiavi vantano i tuoi diritti di condomino sulla cosa comune.

Il punto è proprio questo: il condòmino che ha il giardino vorrebbe impossessarsi per usucapione dell'ex-lavatoio e magari lo usa già, ad esempio, come sgabuzzino.
Quindi gli aspetti del problema sono due: usare una parte comune in qualunque momento (ovvio) e impedire che questa parte comune venga usucapita.
Inviate una lettera al condominio (raccomandata con ricevuta di ritorno) esponete tutt'e due le questioni. E magari dichiaratevi disposti a vendere il locale (la vostra quota m/m), dopo averne preso visione.
 

giraffa

Nuovo Iscritto
Il punto è proprio questo: il condòmino che ha il giardino vorrebbe impossessarsi per usucapione dell'ex-lavatoio e magari lo usa già, ad esempio, come sgabuzzino.
Quindi gli aspetti del problema sono due: usare una parte comune in qualunque momento (ovvio) e impedire che questa parte comune venga usucapita.
Inviate una lettera al condominio (raccomandata con ricevuta di ritorno) esponete tutt'e due le questioni. E magari dichiaratevi disposti a vendere il locale (la vostra quota m/m), dopo averne preso visione.

Lettera inviata, ieri... via fax e per raccomandata.

Grazie. :D
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Secondo me, la sola lettera all'amministratore non è sufficiente. Occorre anche inviarla al condomino che si è "impossessato" della parte comune, chiedendogli di poter usufruire, in quanto comproprietari al pari degli altri condomini, dell'anzidetta parte comune. Concludi con la frase:"la presente vale come interruzione di ogni e qualsiasi azione possessiva vantata dal sig.......................sulla parte comune".
 

giraffa

Nuovo Iscritto
Grazie.
Vorremmo fare questa cosa in assemblea, mettendo nell'ordine del giorno "gestione parti comuni" e quindi la nostra la richiesta a verbale.
Così rimane agli atti...
 

giraffa

Nuovo Iscritto
Aggiungo che anche visto l'ultimo orientamento della Cassazione sulle parti comuni, che francamente non condivido, è comunque bene che agisca l'amministratore in quanto depositario della tutela delle suddette parti.

Art.1130 - Attribuzioni dell'amministratore - L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.

Il link della sentenza :basito:
Condominio: legittimazione dell'amministratore per la rimozione di finestre abusive (Cassazione civile, Sez. 2, Sentenza n. 14626 del 17.6.2010 )
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Concordo con Giraffa nel punto do non condivisione della sentenza in quanto.....gli amministratori vanno e vengono, i Condomini restano!!! Spesso con i problemi creati o non risolti dagli amministratori.
 

Luky

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Quanti anni ha il condominio?
Da quanto tempo la parte comune è in possesso del condomino?
Chi ha permesso questa situazione?
La semplice comunicazione (a.r. - fax ) non basta, bisogno agire giudizialmente per sospender l'istituto dell'usucapione e l'amministratore deve indagare.
In assemblea si deve deliberare l'immediata fornitura delle chiavi a tutti ed una eventuale azione giudiziaria nei confronti del condomino che, a mio avviso, si è arbitrariamente impossessato del lavatoio.
Agire in fretta.
 

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