Il cortile è una delle parti comuni citate dall'art. 1117 cc. e l'assemblea dei condomini ha il potere di disciplinare l'uso del bene comune, ma non può impedirne l'uso ad alcuni di essi in favore degli altri, ovvero, un condomino può occupare una parte irrisoria del cortile se è necessrio per eseguire delle opere nella sua proprietà privata, senza arrecare pregiudizio agli altri condomini.
Se il cortile viene utilizzato in contrasto con il regolamento di condominio, l'amministratore deve, nel caso di violazione di un condomino, a provvedere a reprimere l'abuso, se effettuata dalla maggiornaza dei condomini, dovrà convocare un'assemblea per la conferma o la modifica della norma regolamentare violata, oppure se la violazione è commessa da un terzo estraneo al condominio, l'amministartore dovrà denunciare i violatori alle autorità competenti.
La funzione del cortile è quella di dare aria e luce alle unità immobiliari, nonchè un maggior abbellimento. Quando si utilizza il cortile per il parcheggio delle macchine e l'assemblea ha deliberato in tal senso, la delibera è impugnabile nel caso in cui il parcheggio vada a menomarne la destinazione.
Il Tribunale di Trento, con sentenza 15/01/2010 n. 23, ha stabilito che è nulla la delibera con la quale l'assemblea attribuisce a ciascun condomino uno spazio esclusivo per il parcheggio dell'auto, in quanto incide sui diritti individuali e pertanto impugnabile senza termini, in quanto gli altri condomini non possono farne uso.
Il parcheggio nel cortile, quindi il cortile viene adibito a parcheggio, è altresì consentito a tutti i condomini con una delibera dell'assemblea con la maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 dei millesimi, ma non solo ad uno.
Spero di averti aiutata a capire meglio.