Dimaraz

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Proprietario Casa
ma davvero davvero si sta parlando del nulla. Se lui non intralcia il passaggio a nessuno, se nessuno può usufruire di quello spazio perchè intralcerebbe l'entrata a questo condomino che motivo c'è di intraprendere un'azione? Bisogna cercare di vivere tranquillamente la vita di condominio

Condivido lo "spirito" ma se permetti la cosa deve essere reciproca... quindi se vuoi che gli altri rispettino le regole anche l'ultimo (della corsia) le rispetti.

Ora è vero che l'ultimo non impedisce la manovra ai precedenti...ma a chi stà prima di lui potrebbe rendere comunque difficoltosa una manovra obbligandolo in certi casi a più di una "movimento" ...e qualche imprecazione.
 

symbol60

Membro Attivo
Proprietario Casa
@miamire Se questo fosse il principio con cui gestire la vita di condominio, allora che fastidio da' agli altri uno che si chiude un balcone ? eppure giustizia vorrebbe che si modifichino i millesimi. Che fastidio da' agli altri uno che trasforma una soffitta in un appartamento ? eppure giustizia vorrebbe che si modifichino i millesimi. E cosi' via ... il principio che se uno non da' fastidio agli altri puo' fare quello che vuole, francamente mi sembra un po' deboluccio. Poi sono d'accordo che bisognerebbe vivere tranquillamente la vita del condominio. Io, infatti, sono tranquillissimo, glielo assicuro !
 
U

User_47056

Ospite
Il proprietario del garage in questione potrebbe, nella prox assemblea, chiedere il consenso di parcheggiare davanti al suo garage, se ottiene il consenso della maggioranza dei condomini potrà farlo. (spesso capitano queste problematiche) .
Poi, mettere a confronto una cosa del genere con abusi edilizi mi pare un pò tirato.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Il proprietario del garage in questione potrebbe, nella prox assemblea, chiedere il consenso di parcheggiare davanti al suo garage, se ottiene il consenso della maggioranza dei condomini potrà farlo. (spesso capitano queste problematiche) .
Poi, mettere a confronto una cosa del genere con abusi edilizi mi pare un pò tirato.

No.
Non puoi modificare la destinazione d'uso di una parte comune riservandola ad un singolo con un semplice voto di maggioranza.
Serve l'unanimità.

Mi sa che esprimi opinioni ma non hai conoscenza delle norme di Legge.
 
U

User_47056

Ospite
In un condominio, se il regolamento non dice nulla, il proprietario di un garage non ha il diritto esclusivo di parcheggiare l’auto davanti al suo box. Egli però può chiedere l’autorizzazione dell’assemblea, che si pronuncia a maggioranza.
Dimaraz, non voglio fare polemica ma informati meglio ...così è.!!!
 

symbol60

Membro Attivo
Proprietario Casa
In un condominio, se il regolamento non dice nulla, il proprietario di un garage non ha il diritto esclusivo di parcheggiare l’auto davanti al suo box. Egli però può chiedere l’autorizzazione dell’assemblea, che si pronuncia a maggioranza.

Grazie della citazione, mi chiarisce un ulteriore punto. Ho cercato in rete questa frase e tu immagino l'abbia presa da qua:
Il parcheggio davanti al garage interno ad un condominio - Studio Onida
Ti invito, pero', a leggere bene. A un certo punto c'e' scritto:
"Semplicemente, si regolamenta l’utilizzo delle parti comuni, senza introdurre alcuna disparità di trattamento tra i condomini ..."
Questa frase mi ha incuriosito e mi sono andato a leggere la sentenza in base alla quale lo studio Onida ha scritto questa pagina web. La trovi qua:
https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_20367_1.pdf
Da questa si evince che la questione *non* riguarda un solo condomino, ma *tutti*. Infatti il giudice, a un certo punto, scrive:
"La delibera neppure crea disparità di trattamento tra i condomini, posto che la facoltà di parcheggiare la seconda auto davanti al proprio box è stata riconosciuta a tutti i condomini."
Mi pare quindi un caso ben diverso ! Nel caso considerato dal giudice la decisione riguardava tutti i box, mica uno solo. Sorvoli sulla disparita' di trattamento, che invece non mi sembra un argomento trascurabile ...
 
U

User_47056

Ospite
Cass. civ. n. 11204/2008

L'androne o cortile condominiale, comunemente utilizzato per l'accesso veicolare alle singole proprietà private, è funzionalmente destinato anche alla sosta temporanea con veicoli, trattandosi di uso accessorio al passaggio.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11204 del 7 maggio 2008)
 

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