Concordo con Condobip ; il debitore è colui che era proprietario-condomino all'atto della approvazione della valida delibera il che prescinde dal fatto se si è votati a favore o contro.
E nell'occasione aggiungo qualche considerazione di ordine generale per mettere a fuoco il possibile evolversi della questione .
In materia di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un’unità immobiliare, la figura di condomino è ricoperta dal nuovo acquirente e, pertanto, nei suoi confronti dovranno essere emesse tutte le relative richieste di pagamento per le spese condominiali. Sicché, per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che l’obbligo di pagamento di questi ultimi sorge dal rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, l’amministratore dovrà rivolgere la predetta richiesta nei confronti del subentrato acquirente diventato effettivo condomino (salvo il suo diritto di rivalsa ne confronti del dante causa) e non potrà essere rivolta ed emessa nei confronti dell’alienante, in capo al quale è cessata la qualità di condomino.
Pertanto, anche se nell’atto di acquisto è previsto che «per le spese straordinarie deliberate ante rogito» dovrà provvedere il venditore e se quest’ultimo contrariamente al previsto non adempie, l’amministratore dovrà richiedere i relativi pagamenti agli effettivi condomini, ossia ai nuovi acquirenti. Successivamente , per far valere l’obbligazione assunta dal venditore nell’atto di compravendita – ossia il pagamento delle delibere antecedenti il rogito – occorrerà agire in giudizio per far valere il diritto di rivalsa.