considera che in "periodo di coronavirus" la gran parte delle attività giudiziarie sono sospese e, quindi, anche i ricordati termini di 30 giorni e 6 mesi, ma anche, ahimè, le iscrizioni degli atti esecutivi non urgenti; comunque, la "sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", ex art. 282 c.p.c.; inoltre, se l'appello venisse respinto, all'appellante viene intimato il pagamento del contributo unificato di pari importo a quello versato al momento dell'iscrizione (Art. 1, commi 17 e 18 L. 228/2012); pertanto, ti consiglio, qualora hai urgente esigenza di incassare la somma ingiunta, di intentare una transazione -anche senza avvocato, ma prima consultati con chi ti ha assistito- proponendo una riduzione del quantum in cambio della rinuncia all'appello (sebbene "improbabile" e/o "non conveniente")..altrimenti, per il momento, è tutto fermo..