Francesco Brunetti

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno
Se faccio un decreto ingiuntivo, il debitore si è opposto è il giudice ha respinto L opposizione. A questo o poi to lui può opporsi ancora ? Come se ci fosse un secondo grado di giudizio ? Che tempi ha?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
A seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un ordinario giudizio di cognizione. Quindi viene incardinato il processo in contraddittorio tra le parti. Se il giudice sentenzia il rigetto dell'opposizione, l'opponente potrà ricorrere in appello.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ho letto 30gg nel caso di notifica
Ex art. 325 c.p.c., il termine per proporre l'appello è di trenta giorni.
o 6 mesi nel caso di pubblicazione
Ex art. 327 c.p.c., indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Pertanto, il termine di sei mesi si applica solamente nel caso di mancata notificazione della sentenza, o nell'ipotesi in cui la notificazione sia nulla.
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
considera che in "periodo di coronavirus" la gran parte delle attività giudiziarie sono sospese e, quindi, anche i ricordati termini di 30 giorni e 6 mesi, ma anche, ahimè, le iscrizioni degli atti esecutivi non urgenti; comunque, la "sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", ex art. 282 c.p.c.; inoltre, se l'appello venisse respinto, all'appellante viene intimato il pagamento del contributo unificato di pari importo a quello versato al momento dell'iscrizione (Art. 1, commi 17 e 18 L. 228/2012); pertanto, ti consiglio, qualora hai urgente esigenza di incassare la somma ingiunta, di intentare una transazione -anche senza avvocato, ma prima consultati con chi ti ha assistito- proponendo una riduzione del quantum in cambio della rinuncia all'appello (sebbene "improbabile" e/o "non conveniente")..altrimenti, per il momento, è tutto fermo..
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
intendevo questa frase che hai scritto
oltre alle spese di lite che seguono alla soccombenza (e quindi anche quelle del tuo avvocato), in caso di rigetto dell'appello, l'appellante deve versare ulteriore (e uguale a quello già versato) importo a titolo di c.u.; quindi, sebbene, rimangano aperti -e non si sa fino a quando- i termini per appellare (indipendentemente dal fatto che possa non essere conveniente) e sebbene per quanto "provvisoriamente esecutiva" la sentenza (a te) favorevole non sia al momento eseguibile -e non si sa fino a quando-, proporre una transazione al debitore potrebbe essere un modo per uscire dall'empasse "coronavirus" e soddisfare in tempi brevi, seppur parzialmente, il credito ingiunto
 

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