Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 13 dicembre 2016, n. 25503
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza, ha affrontato il tema del contratto di locazione non registrato, affermandone la nullità per violazione dell’art. 1 comma 346 della Legge 311/04.
Ciò implica che, in tali casi, il locatore non ha diritto al pagamento dei canoni ma solamente, ricorrendone i presupposti, a un eventuale risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o a un indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Il fatto:
La vicenda prende le mosse da un contratto di locazione ad uso non abitativo, stipulato nel 2007, per il quale il conduttore non aveva mai pagato il canone. A fronte della richiesta di risoluzione del contratto e risarcimento per illegittima occupazione, la convenuta si costituì eccependo di non avere mai stipulato alcun contratto di locazione, ma solo di averne concordato la futura stipula.
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 1413 del 6 giugno 2012, accolse la domanda.
La Corte d’appello di Bologna, adita dalla soccombente, rigettò il gravame ritenendo che il contratto di locazione fosse stato concluso, ma che fosse inefficace in quanto non registrato e che comunque l’inefficacia non esimesse l’occupante dall’obbligo di pagamento del canone pattuito, “come corrispettivo della detenzione intrinsecamente irripetibile”.
La Corte di Cassazione, non condividendo tale ricostruzione giuridica, ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Le ragioni giuridiche:
L’art. 1 comma 346 della Legge 311/04 prevede che “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
La norma sul punto è chiara nel prevedere che un contratto di locazione non registrato è giuridicamente nullo e non, come diversamente sostenuto dalla Corte di Appello di Bologna, valido ma inefficace.
Da ciò deriva che la prestazione compiuta in esecuzione di un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall’art. 2033 c.c., e non dall’art. 1458 c.c., dal momento che le norme sull’inadempimento del contratto non vengono in rilievo nel caso di un contratto nullo, il quale non può mai produrre effetti, nemmeno nel caso di contratti di durata.
Pertanto, anche volendo qualificare la prestazione effettuata dal locatore come irripetibile, sottolinea la Corte, questa potrà, al più, dar vita, ricorrendone i presupposti, a un diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o al pagamento dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. ma non al pagamento dei canoni.